Le clausole di consolidazione sono quelle con cui si stabilisce che, in caso di morte di un socio di una società, la sua quota si accresca in proporzione ai soci superstiti.
Le clausole di consolidazione sono di due tipi:
1) pure;
2) impure.
Le clausole di consolidazione pure prevedono l’accrescimento di quota a favore degli altri soci superstiti senza l’obbligo di liquidare gli eredi del socio defunto.
Le clausole di consolidazione impure, invece, prevedono l’accrescimento della quota a favore degli altri soci superstiti, i quali sono obbligati a liquidare gli eredi del socio defunto. Le prime sono invalide in quanto costituiscono un patto successorio dispositivo (art. 458 c.c.), le seconde si ritengono valide.
Le clausole di consolidazione impure sono ritenute valide perché non privano gli eredi del loro diritto di liquidazione.
L’obbligo di liquidare gli eredi del socio defunto compete ai soci superstiti e non alla società. La società è legittimata a liquidare agli eredi la quota del socio defunto solo nel caso vi siano riserve disponibili e sempre che vi sia il consenso dei soci. Dal punto di vista pratico, una volta presentata la dichiarazione di successione, i soci superstiti si dovranno recare dal notaio il quale riceverà un atto nel quale darà atto che la quota del socio defunto si è accresciuta agli altri soci e che la stessa è stata liquidata agli eredi.