Riferimenti normativi
Articoli 737 e ss. del Codice Civile
Disciplina
La dispensa dalla collazione è il negozio con il quale il donante esonera il donatario dall’obbligo di conferire ai coeredi ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione.
L’istituto della dispensa da collazione ereditaria è un atto attraverso il quale, nell’ambito di un contratto di donazione (v. Donazione) o di una donazione indiretta (v. Donazione indiretta), il donante (v. Donante) esonera il donatario (v. Donatario) dal conferire ad alcuni coeredi di quest’ultimo (v. Collazione ereditaria – soggetti) quanto donato in vita. È qualificato come negozio autonomo a causa di morte, pur essendo solitamente veicolato da un contratto. Gli effetti e la causa della dispensa trovano la propria fonte nell’apertura della successione del donante.
La dispensa da collazione può trovare la propria fonte in un contratto di donazione diretta o indiretta, oppure, meno frequentemente, in un testamento.
Si ritiene che sia anche possibile prevedere un atto autonomo di dispensa successivo alla donazione diverso dal testamento. Ciò in ragione della natura di “negozio autonomo” della dispensa.
Gli effetti dell’atto di dispensa sono quelli di escludere quanto donato dalla massa ereditaria da dividere fra figli e loro discendenti e coniuge del donante.
La dispensa produce effetto solo nei limiti della quota disponibile per il principio dell’intangibilità della legittima: non potrà quindi ledere i diritti dei legittimari.
Il donante non può, cioè, dispensare dall’obbligo di effettuare la collazione oltre il valore della quota disponibile, intaccando la riserva.
In tal modo, infatti, si creerebbe una lesione della quota di legittima cui i legittimari potrebbero reagire con l’esperimento dell’azione di riduzione.
Esempio
Il de cuius – donante, padre di due figli e coniugato, titolare di un patrimonio complessivo del valore di 100, dona al proprio figlio maggiore un immobile del valore di 25, con dispensa da collazione.
All’apertura della successione, in assenza di testamento, i due figli e la coniuge del donante, se accetteranno l’eredità, saranno eredi di un patrimonio relitto di 75, che divideranno in parti uguali (un terzo ciascuno secondo quanto disposto dal codice civile), 25 ciascuno dunque.
Essendoci stata dispensa da collazione, il figlio maggiore conseguirà un patrimonio complessivo di 50. 25 saranno conseguiti su quanto caduto in successione e 25 corrispondono al valore della donazione. Gli altri coeredi, e cioè la coniuge ed il secondogenito, viceversa, conseguiranno 25 ciascuno.
Nell’ipotesi in cui invece il figlio maggiore, donatario, non sia dispensato dalla collazione, all’apertura della successione sarà tenuto a conferire ai coeredi, nella massa ereditaria, quando ricevuto per donazione, “ricostituendo” il patrimonio originario del valore di 100. In questo caso i tre coeredi, stante l’obbligo di collazione del primogenito, conseguiranno 33,33 ciascuno.
La dispensa da collazione può essere lesiva dei diritti di legittima.
Si pensi ad una donazione posta in essere a vantaggio del primogenito avente un valore patrimoniale di 40, fermo restando il patrimonio complessivo di 100.
La dispensa, in tal caso, sarebbe parzialmente (per un valore di 15) inefficace.
La disponibile, in caso di concorso di coniuge e due figli, sarà di un quarto.
Ciò determina che, in riferimento ad una donazione del valore di 40 su un patrimonio ereditario di 100, la dispensa non possa aver effetto che per un valore di 25. Per la parte eccedente di 15 la dispensa da collazione sarà nulla o riducibile tramite l’azione di riduzione. Il primogenito sarà quindi comunque tenuto a conferire ai coeredi il valore di 15.