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Collazione ereditaria (forme)

Riferimenti normativi

Articoli 746 e ss. del Codice Civile

 

Disciplina

Le modalità attraverso le quali effettuare la collazione dipendono dal bene oggetto di donazione.

Per quanto riguarda i beni soggetti a collazione, occorre distinguere tra beni IMMOBILI E MOBILI:

Se oggetto della donazione è una cosa IMMOBILE, la collazione si può fare:

      • o conferendo il bene in natura

      • o imputando il valore del bene al tempo dell’apertura del testamento, alla propria porzione.

     

    Se oggetto della donazione è una cosa MOBILE (o una cosa immobile che sia stata però già venduta) la collazione si fa per imputazione.

     

    Anzichè consegnare il bene, si imputa la cifra in denaro corrispondente al valore della cosa al momento dell’apertura della successione.

     

    Se oggetto della donazione sia una SOMMA DI DENARO, la collazione si attua secondo tale modalità: l’importo della donazione viene contabilmente assegnato al donatario e, contemporaneamente, ogni discendente non donatario riceve materialmente una pari somma prelevata dal denaro esistente nell’eredità.

     

    Se il denaro contenuto nell’eredità non è sufficiente e il donatario non vuole conferire direttamente la somma ricevuta in donazione, i discendenti non donatari effettuano prelevamenti di beni mobili o immobili esistenti nell’eredità.

    Se oggetto della donazione sono TITOLI DI STATO O AZIONI QUOTATE, la collazione si fa sulla base dei listini di borsa, sempre con riferimento al tempo dell’apertura della successione.

     

    In conclusione, la legge prevede due forme di collazione:

    –             IN NATURA, che si attua restituendo alla massa da dividere lo stesso bene ricevuto;

    –             PER IMPUTAZIONE, ovvero per equivalente.

     

    La collazione in natura può essere fatta solo quando si tratti di beni immobili, che appartengono tuttora al coerede e non sono stati da lui alienati o ipotecati.

    La stima del bene donato che si deve imputare si fa avuto riguardo al valore che essa aveva al tempo dell’apertura della successione e non al momento della divisione.

     

    Giurisprudenza

    La regola generale é stabilita dall’articolo 747 c.c., che prevede che la collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell’immobile al tempo dell’aperta successione.

    La giurisprudenza ha costantemente ribadito questo principio, sostenendo che la collazione per imputazione costituisce una fictio iuris, per effetto della quale il coerede che, a seguito di donazione operata in vita dal de cuius, abbia già anticipatamente ricevuto una parte dei beni a lui altrimenti destinati solo con l’apertura della successione, ha diritto di ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, tenuto conto del valore di quanto precedentemente donatogli: valore determinato al detto momento dell’apertura della successione.

    In particolare, secondo la Corte di Cassazione, posto che l’istituto della collazione mira ad assicurare la “par condicio” degli eredi, la valutazione dei beni conferiti in natura o per imputazione alla massa ereditaria va fatta con riferimento al valore dei beni stessi alla apertura della successione, mentre, una volta procedutosi a tali operazioni preliminari, il valore dei cespiti, compresi nella massa da dividere, va calcolato, al fine dell’assegnazione delle singole quote, con riferimento al momento della divisione stessa.

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