Riferimenti normativi
Articoli 737 e ss. del Codice Civile
Disciplina
Oggetto della collazione sono le donazioni, sia dirette che indirette.
Possono, infatti, divenire oggetto della collazione tutte quelle donazioni (dirette e indirette, traslative e costitutive, liberatorie o remuneratorie) effettuate in vita dal de cuius.
È tuttavia necessario, affinché possa configurarsi l’obbligo della collazione ereditaria, che di vera e propria donazione si tratti.
Non deve dunque trattarsi solamente di un negozio giuridico non donativo come ad esempio il comodato o un mutuo infruttifero. Ma deve trattarsi di un atto che possa determinare un impoverimento del donante e un volontario arricchimento del donatario per spirito di liberalità, anche laddove ciò avvenga indirettamente, come vedremo nel prossimo paragrafo.
Sono soggette a collazione ereditaria anche le donazioni indirette (v. Donazione indiretta), cioè quelle donazioni che risultano da schemi negoziali che hanno una causa tipica differente da quella delle donazioni.
Si tratta per lo più di ipotesi in cui l’arricchimento del donatario non è dipeso direttamente da un contratto di donazione, bensì da atti o da negozi giuridici il cui scopo immediato non è quello di soddisfare il già ricordato spirito di liberalità.
La regola della collazione subisce delle eccezioni:
Non sono soggette a collazione, per disposizioni di legge, le donazioni di valore modico in favore del coniuge. Allo stesso modo non lo sono le spese per il mantenimento e per l’educazione dei figli, quelle che vengono sostenute per malattia, quelle ordinarie che vengono effettuate per abbigliamento o per le nozze, e le spese ordinarie che vengono sostenute per l’istruzione.
I soggetti quindi generalmente tenuti alla collazione non saranno tenuti a collazionare fra di loro tutte le spese sostenute (solitamente dai propri ascendenti) per fare fronte agli oneri di questo tipo, come viceversa accade nel caso si tratti di donazioni.
Dalla collazione sono escluse:
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- le spese di mantenimento e di educazione;
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- quelle sostenute per malattia, abbigliamento, nozze;
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- le liberalità fatte in occasione di servizi resi o in conformità agli usi;
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- le spese per il convivio nuziale;
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- le spese per l’istruzione artistica o professionale, qualora non eccedano notevolmente la misura ordinaria.