Riferimenti normativi
Articoli 737 e ss. del Codice Civile
Disciplina
La collazione è un’operazione funzionale alla divisione del patrimonio ereditario.
Il legislatore prevede che le attribuzioni fatte ai più stretti congiunti si considerano come anticipi sulla successione.
Pertanto in sede di divisione questi anticipi devono essere riconsiderati al fine di effettuare le attribuzioni divisionali.
La collazione è, dunque, un istituto relativo alla divisione ereditaria ed ha lo scopo di individuare esattamente la massa ereditaria da dividere, facendovi rientrare anche i beni che vi sono usciti per effetto di donazioni fatte in vita dal defunto.
Con la collazione chi ha ricevuto dei beni per donazione (v. Collazione ereditaria – soggetti: figli, i loro discendenti e il coniuge), ha l’obbligo di conferire nell’asse ereditario quanto ricevuto, al fine di formare le porzioni.
La collazione è quindi l’atto con cui i figli, i loro discendenti e il coniuge del defunto, conferiscono alla massa ereditaria – intesa come l’insieme dei beni che saranno oggetto di eredità – tutti i beni mobili e immobili ricevuti a titolo di donazione dal defunto quando questi era in vita.
Le donazioni fatte dal defunto quando era in vita possono, infatti, incidere anche significativamente sia sul complesso dei beni lasciati dal defunto, sia, di conseguenza, sull’entità delle porzioni di beni spettanti a ciascuno degli eredi.
Con la collazione, la legge intende pertanto ripristinare, a favore dei parenti più stretti del defunto, l’uguaglianza di trattamento nella ripartizione del patrimonio ereditario.
In pratica, la collazione comporta un aumento della massa ereditaria che sarà composta da tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte e dai beni (o dal valore dei beni) donati dal defunto finché era in vita.
IN CONCLUSIONE
La Collazione è un istituto che opera in sede di divisione ereditaria nei casi in cui il defunto abbia fatto, nel corso della sua vita, delle donazioni ai figli, al coniuge o ai discendenti.
Trattasi, nello specifico, di un’operazione pre-divisionale.
I beneficiari delle donazioni (figli, loro discendenti ed il coniuge) devono, al momento della divisione, conferire alla massa ereditaria i beni ricevuti.
In questa ipotesi, infatti, la legge presume che il defunto abbia voluto anticipare a questi soggetti una parte della loro quota, senza però voler alterare l’assegnazione fatta nel testamento o stabilita dalla legge. E’ fatta salva una diversa volontà del testatore. Qualora risulti, infatti, l’intenzione del testatore di attribuire il bene ad un certo soggetto in aggiunta alla quota ereditaria a lui spettante, la collazione non si applica, purché il valore complessivo dei beni attribuiti all’erede non superi la porzione disponibile.
Esempio
Paolo, vedovo con due figli, muore lasciando beni per 150 e donazioni effettuate in vita al figlio Mario per 50.
Mario dovrà restituire alla massa ereditaria ciò che ha ricevuto in vita dal padre.
Il patrimonio da dividere tra i due fratelli sarà quindi costituito da 150 + 50 = 200. Il patrimonio dovrà poi dividersi in parti uguali tra i due figli ossia 100 ciascuno. Senza la collazione al figlio Mario sarebbe spettato 75 (ossia la metà di 150) + 50 già ricevuti in donazione quindi 125 mentre all’atro fratello solo 75 (ossia la metà di 150).
La collazione di beni si fa a scelta del coerede che ha ricevuto la donazione (v. Collazione ereditaria – Forme):
– o in natura, restituendo esattamente il bene ricevuto per donazione – che cesserà pertanto di essere in sua esclusiva proprietà e diventerà oggetto di comunione (cd. conferimento in natura);
– oppure per equivalente, ossia conferendo una somma di denaro corrispondente al valore del bene al momento dell’apertura della successione (cd. conferimento per imputazione).
La collazione ha lo scopo di rimuovere eventuali disparità di trattamento nella ripartizione del patrimonio ereditario.
Con la collazione si fanno rientrare nel patrimonio ereditario tutti i beni donati dal defunto in vita, riformando in tal modo la massa ereditaria.
La collazione può dunque, definirsi come una modalità di restituzione dei beni alla massa ereditaria.
Essa è l’atto con il quale determinati soggetti, individuati dal legislatore, che hanno accettato l’eredità, conferiscono alla massa ereditaria le liberalità ricevute in vita dal defunto.
Con la collazione si determina l’effetto di aumentare la massa ereditaria dei beni oggetto di donazione al fine di contemplarli nella divisione.
In tal modo la divisione tra gli eredi avrà luogo in considerazione anche di quanto ricevuto in vita per donazione.
Presupposti della collazione:
– Qualità di donatario del soggetto tenuto alla collazione;
– Qualità di discendente o di coniuge del defunto del soggetto tenuto alla colazione;
– Qualità di coerente, legittimo o testamentario, del soggetto tenuto alla collazione;
– Esistenza di un relictum da dividere;
– Assenza di una dispensa da collazione.
Giurisprudenza
Secondo la Cassazione, l’istituto della collazione trova il proprio fondamento nella presunzione che il de cuius, facendo in vita delle donazioni a favore dei suddetti soggetti, abbia voluto compiere delle attribuzioni patrimoniali, a titolo gratuito, in anticipo sulla futura successione. Pertanto, al momento della morte del disponente, il bene donato dovrà essere considerato quale acconto, se non addirittura come saldo, della quota ereditaria. La Cassazione ha statuito, inoltre, che l’obbligo di collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione mortis causa.