Riferimenti normativi
Articoli 742 e ss. del Codice Civile
La legge menziona espressamente le spese non soggette a collazione.
Il particolare non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione che rappresentano l’adempimento di un obbligo più che una vera e propria liberalità; fuoriescono dall’ambito applicativo dell’istituto della collazione, inoltre, le spese sostenute per malattia, anche se eccedono la misura ordinaria, in quanto costituiscono spese necessarie.
- Non sono soggette a collazione le spese ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.
L’eccedenza viene a costituire una donazione di denaro, in quanto tale soggetta a collazione.
- Non sono, neppure, soggette a collazione di liberalità effettuate in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.
- Non sono soggette a collazione le donazioni di modico valore fatte in favore del coniuge.
- Non sono soggetti a collazione ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa.
- Dall’obbligo di collazione sono esonerati i vantaggi patrimoniali conseguenti ad un acquisto fatto il regime di comunione legale dal coniuge mediante l’impiego di reddito proprio.
Viceversa, è soggetto a colazione il vantaggio conseguente ad un acquisto fatto in comunione legale con l’impiego di beni personali del coniuge. Infatti, il bene acquistato dovrebbe essere personale ed il coniuge dovrebbe riconoscere tale circostanza ai sensi di legge.
- Non sono soggette a collazione le cose ferite per causa non imputabile al donatario.
La legge stabilisce, inoltre che i frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.
- Non devono essere conferite in collazione le donazioni nulle, in quanto manca l’oggetto stesso della collazione.
- Infine, non è soggetto a collazione quanto ricevuto dai contraenti a titolo di patto di famiglia.