Riferimenti normativi
Articoli 210 e ss. del Codice Civile
Disciplina
La comunione convenzionale è il regime patrimoniale della famiglia alternativo a quello della comunione legale che si ottiene modificando il regime della comunione legale.
Il regime legale previsto dal legislatore per regolare i rapporti tra i coniugi è quello della comunione legale.
I coniugi, tuttavia, possono scegliere un regime alternativo a quello legale modificandolo nei limiti consentiti dalla legge, possono, cioè, scegliere un sistema parzialmente diverso.
I coniugi, con accordo esplicito, possono, dunque, costituire un regime patrimoniale diretto a disciplinare con modalità diverse dal regime di comunione previsto e regolamentato dalla legge.
La comunione convenzionale può essere stipulata solo nelle forme previste dalla legge cioè, a pena di nullità, per atto pubblico.
La comunione convenzionale è l’unico regime di comunione dei beni alternativo a quello legale.
I coniugi, quindi, possono scegliere solo tra il regime di comunione legale e quello di comunione convenzionale; diversamente potranno optare unicamente per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Con la comunione convenzionale si modifica il sistema della comunione legale dei beni.
Le modifiche al regime di comunione sono ammesse entro determinati limiti; le modifiche non consentite saranno affette da nullità.
Non possono far parte della comunione convenzionale:
– i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori
– i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione
– i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa
La legge stabilisce che la comunione dev’essere stipulata sempre in pari quote; non sarebbe valido, quindi, il patto con il quale uno dei coniugi abbia diritto ad una quota superiore a quella dell’altro.
Anche l’amministrazione dei beni in comunione convenzionale deve essere regolata dalle norme relative alla comunione legale.
La comunione convenzionale lascia ben poco spazio all’autonomia dei coniugi che potrebbero farvi rientrare quei beni personali ricevuti prima del matrimonio o quelli ricevuti successivamente per donazione o successione.
Per tutti questi ultimi la legge dispone che per le obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio, la comunione risponde solo nei limiti del valore di detti beni.
Giurisprudenza
La Suprema Corte ha affermato che, nel caso in cui i coniugi scelgano di mutare il proprio regime patrimoniale (nel caso di specie da comunione a separazione dei beni), per quei beni acquistati durante il previgente regime di comunione legale continua a trovare applicazione la disciplina propria di cui agli art. 180 c.c. e seguenti e non la disciplina della comunione di cui agli artt. 1100 e ss., e ciò nonostante l’art. 191 c.c. annoveri, tra le cause di scioglimento della comunione legale, proprio il “mutamento convenzionale del regime patrimoniale” di cui all’art. 210 c.c.