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Comunione de residuo

Riferimenti normativi

Articoli 177, lett. b) e c) e 178 del Codice Civile

Articoli 29, 35, 41, 42 Costituzione

 

Disciplina

L’espressione “comunione de residuo“ indica quella comunione residuale e differita che viene a formarsi tra i coniugi (v. Coniuge), al momento dello scioglimento del regime patrimoniale legale (v. Comunione legale), a condizione che i beni che ne costituiscono oggetto non siano stati consumati prima di tale momento.

 

Il fondamento della comunione de residuo si individua nella funzione di compromesso tra le esigenze di tutela del coniuge debole e il principio solidaristico proprio della vita coniugale, da un lato e, dall’altro, la garanzia della libertà di autodeterminazione, gestione e remunerazione del lavoro del coniuge percettore, oltre a motivi di opportunità, in relazione alle fattispecie sottese dall’art. 178 c.c.

E’ da premettere che il regime della comunione legale si scioglie per una serie di cause, elencate nell’art. 191 c.c. (oltre alla morte naturale di uno dei due coniugi per la cessazione del matrimonio stesso ex art. 149 c.c.), che determinano la sopravvenuta mancanza di operatività del regime medesimo, relativamente agli acquisti che i coniugi effettueranno in futuro (v. Comunione legale – Scioglimento).

 

Allo scioglimento consegue l’ulteriore effetto dell’ingresso nel patrimonio comune dei beni oggetto di comunione de residuo.

La comunione de residuo è formata da tutti quei beni che durante il matrimonio appartengono al coniuge che li ha percepiti e che, solo se non consumati al momento dello scioglimento della comunione, sono divisi in parti uguali tra i coniugi.

 

A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria:

1) beni mobili o diritti di credito verso terzi;

2) stipendi e redditi professionali;

3) canoni di locazione di beni personali;

4) utili netti ricavati dall’esercizio di un’impresa;

5) risparmi liquidi su conti correnti bancari e libretti di risparmio;

6) quote di società di persone;

7) quote di società a responsabilità limitata ove l’acquisto sia connesso ad una effettiva partecipazione alla vita sociale;

8) dividendi derivati da partecipazioni sociali.

 

In particolare, vi rientrano:

• i frutti (naturali e civili) dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione (art. 177, lett. b) c.c.);

• i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi (retribuzione e indennità percepite a titolo di corrispettivo di lavoro subordinato; redditi da lavoro autonomo anche se occasionali; redditi derivanti da rapporti di collaborazione) (art. 177, lett. c), c.c.);

• gli utili connessi alle partecipazioni in s.n.c., a quelle di accomandatario in s.a.s. e in s.a.p.a., considerabili quali proventi dell’attività separata (art. 177, comma 1, lett. c), c.c.);

• i beni destinati all’esercizio dell’impresa costituita e gestita da uno solo dei coniugi dopo il matrimonio, anche qualora l’impresa sia gestita attraverso partecipazioni in s.n.c., quelle di accomandatario in s.a.s. e in s.a.p.a. Sono beni destinati all’esercizio dell’impresa quelli che risultano investiti nell’attività d’impresa e quelli accantonati per esservi destinati;

• gli incrementi dell’impresa costituita prima del matrimonio e gestita da uno solo dei coniugi, anche qualora l’impresa sia gestita attraverso partecipazioni in società in nome collettivo, quelle di accomandatario in società in accomandita semplice e in società in accomandita per azioni. Gli incrementi dell’impresa sono i miglioramenti, le addizioni, gli accantonamenti di utili o l’investimento degli stessi, intervenuti tra il momento del matrimonio e il momento dello scioglimento della comunione.

• Le somme liquidate ai testimoni di giustizia dal ministero dell’Interno non hanno natura risarcitoria ed entrano pertanto nella comunione legale dei beni e nel conto cointestato tra i coniugi (Così Cass. 11 febbraio 2020, n. 3313)



Quanto agli acquisti derivanti da eventi di fortuna: (es. vincita al Superenalotto) in proposito si distingue:

• se sono collegati alla titolarità di un determinato bene (es. premi collegati a obbligazioni societarie) sono considerati frutti; pertanto, se il bene è in comunione legale, il frutto entrerà in comunione immediata, se il bene è personale il frutto entrerà in comunione de residuo (art. 177, comma 1, lett. b, c.c.);

• se non sono collegati alla titolarità di un determinato bene, rientrano nei «proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi» e saranno, quindi, oggetto di comunione de residuo.

Giurisprudenza

Destinati alla comunione de residuo sono solo i frutti percepiti o comunque già maturati e i proventi delle attività separate di ciascun coniuge.  In merito a ciò, la Cassazione, fino a pochi anni fa ha sostenuto che nella comunione erano compresi tutti i guadagni che il coniuge avesse percepito e rispetto ai quali egli non fosse riuscito a dare la prova della consumazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti caduti già in comunione.

Più recentemente, la Suprema Corte ha riconosciuto che il coniuge titolare di un bene destinato alla comunione de residuo non ha alcun vincolo di utilizzo potendone godere liberamente e gravando su di lui solo l’onere di provarne la consumazione.

 

Approfondimento

Conto corrente per coniugi in comunione dei beni

Quando ci si sposa, salvo diversa ed espressa volontà si entra automaticamente nel regime di comunione legale.

Il conto corrente aperto dopo le nozze dal marito o dalla moglie diventa in modo automatico comune, di proprietà a metà di ognuno dei due.

La legge stabilisce, infatti, che rientrano nella comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio.

Vi rientrano anche i proventi dell’attività lavorativa separata di ognuno, se allo scioglimento della comunione, non sono stati consumati.

Pertanto, le somme sul conto corrente intestato al marito appartengono alla comunione stessa e spettano anche alla moglie.

Lo stesso principio vale anche al contrario, vale a dire per il conto intestato alla moglie nei confronti del marito.

Tale denaro rientra nella comunione de residuo. La moglie che dovesse chiedere al marito di dare a lei la metà dei soldi che lui ha versato in banca, al fine di spenderla per i suoi bisogni personali, avrebbe come risposta un rifiuto.

Nonostante la presenza della comunione, l’intestatario del conto non è tenuto a dividere la giacenza.

I diritti del coniuge sulla metà delle somme depositate in banca dall’altro coniuge non possono essere fatti valere quando la coppia è ancora unita, ma in caso di separazione, quando si procede alla divisione dei beni.

Come si dividono gli acquisti fatti durante il matrimonio, si dividono anche i soldi non ancora spesi, compresi quelli depositati sul conto corrente.

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