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Comunione: le diverse tipologie

Riferimenti normativi

Articoli 177 e ss., 1100 e ss., 2247 e ss., 2248 del Codice Civile

 

Accanto alla comunione ordinaria vi sono le comunioni speciali quali la comunione ereditaria (v. Comunione ereditaria) ed il condominio (v. Condominio).

A tali comunioni si applica la disciplina della comunione ordinaria, in quanto compatibile.

Fattispecie sui generis è rappresentata dalla comunione legale (v. Comunione legale), la quale rappresenta il regime patrimoniale legale della famiglia.

La comunione legale è caratterizzata dalla indisponibilità della quota trattandosi di una comunione senza quote e da una disciplina specifica, diversa da quella dettata per la comunione ordinaria.

Altra fattispecie particolare è la comunione di godimento.

 

La comunione a scopo di godimento è una vera e propria comunione costituita e mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose.

Essa si configura quando il godimento sul medesimo bene spetta a più soggetti, ma a titolo diverso: è il caso del godimento spettante in comunione all’usufruttuario pro quota al pieno proprietario pro quota.

Tale situazione può verificarsi quando il diritto di usufrutto su un bene aspetti in comune a due soggetti, senza reciproco diritto di accrescimento; in questa ipotesi, se uno dei due usufruttuari muore, il diritto di usufrutto a lui spettante pro quota si va a consolidare con la nuda proprietà, dando vita ad una comunione di godimento tra l’usufruttuario superstite e il pieno proprietario.

 

Vi sono poi delle ipotesi di comunioni atipiche: ad esempio, la comunione di diritti personali di godimento o la comunione di diritti di credito.

La comunione si distingue dalle associazioni (v. Associazioni) e dalle società (v. Società).

Nelle associazioni e nelle società i membri del gruppo sono legati per l’intera durata del rapporto da un vincolo di natura contrattuale.

 

Nella comunione, anche quando nasce da un contratto, lo stesso esaurisce la sua funzione nel momento costitutivo del rapporto, che una volta costituito, si svolge tra soggetti non più legati da un vincolo contrattuale.

 

Soprattutto nella comunione non c’è un impegno contrattuale, assunto in modo reciproco, di perseguire la realizzazione di interessi comuni.

Il contratto di società si distingue, altresi, dalla comunione a scopo di godimento.

L’articolo 2248 del codice civile, delimita gli ambiti di applicazione rispettivi delle norme sulla comunione e sulla società, definendo la prima come “comunione a scopo di godimento”, mentre con il contratto di società le parti conferiscono beni per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

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