(v. Comunione legale – oggetto)
Riferimenti normativi
Articolo 179 del Codice Civile
Disciplina
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.
L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.
Non costituiscono, dunque, oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge, tra gli altri i beni di utilizzo strettamente personale di ogni coniuge e i loro accessori. La finalità della disposizione è tutelare l’interesse del coniuge al libero e integrale sviluppo della sua personalità.
I beni elencati sono relativi a oggetti la quale destinazione a utilizzo esclusivo da parte di uno dei coniugi deve risultare al momento dell’acquisto.
I beni di utilizzo strettamente personale sono quelli per cui sussiste un collegamento tra la personalità dell’utilizzo con la destinazione della cosa.
L’utilizzo è personale se è relativo ad esigenze esclusive di uno dei coniugi, e non se uno di essi sia in grado di mettere in utilizzo il bene. Deve essere un bene che, in ragione delle sue caratteristiche sia in grado di dare la sua utilità esclusivamente a uno dei coniugi.
Ad esempio, la pelliccia della moglie, o i vestiti di ogni coniuge, o un orologio.
In relazione agli oggetti di utilizzo personale (orologi, collane, bracciali), questi dovranno essere considerati non facenti parte della comunione legale e di proprietà del coniuge che li utilizza in modo esclusivo.
Giurisprudenza
Quando un bene è acquistato mediante il reimpiego di denaro proveniente dalla vendita di un altro bene personale è necessario che l’acquirente dichiari espressamente la provenienza del denaro, inoltre per gli acquisti di beni ad uso personale o per l’attività lavorativa, deve risultare l’esclusione (per il motivo uso personale o uso lavorativo) dall’atto di acquisto.
Questo però non è sufficiente perché il legislatore richiede anche che il coniuge non acquirente partecipi alla relativa stipulazione e dichiari di confermare tale situazione.
La Cassazione prevede che la dichiarazione resa nell’atto dal coniuge non acquirente, ai sensi dell’art. 179, comma 2°, c.c., in ordine alla natura personale del bene, si pone, peraltro, come condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall’art. 179, comma 1°, lett. c), d) ed f), c.c..