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Comunione legale (oggetto)

Riferimenti normativi

Articoli 177 e ss. del Codice Civile

 

Disciplina

I beni rientranti nella comunione legale sono tutti quei beni che sono stati acquistati congiuntamente o separatamente dai coniugi dopo il matrimonio.

Essi appartengono in parti uguali al marito ed alla moglie.

 

In base a quanto stabilito dalla legge, tutti gli acquisti effettuati dai coniugi durante il matrimonio cadono in comunione immediata anche se compiuti separatamente e anche se il bene è formalmente intestato a uno solo dei coniugi.

Ciò avviene sempre a meno che non si tratti di acquisto effettuato con il prezzo del trasferimento di beni personali a condizione che sia espressamente dichiarata nell’atto di acquisto la provenienza personale del denaro e all’atto partecipi l’atro coniuge.

 

Pertanto, entrano a far parte della comunione legale:

– gli acquisti

– l’azienda coniugale, ossia l’azienda gestita da entrambi i coniugi costituita dopo il matrimonio

 

Ricadono in comunione:

  • gli acquisti compiuti dai coniugi dopo il matrimonio;
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
  • gli utili ed incrementi di azienda di proprietà di uno solo dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestita da entrambi (v. Comunione de residuo);
  • i risparmi dei coniugi (v. Comunione de residuo).

 

Sono esclusi dalla comunione (v. Comunione legale – Beni personali):

  • beni di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio;
  • beni acquistati da un coniuge per successione o donazione (salvo non sia espressamente dichiarato che sono attribuiti alla comunione);
  • beni di uso strettamente personale;
  • beni che servono all’esercizio della professione;
  • beni ottenuti a titolo di risarcimento danni;
  • pensione per la perdita totale o parziale della capacità lavorativa;
  • beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio, purché espressamente dichiarato nell’atto di acquisto.

 

Giurisprudenza

La Cassazione ha affermato che i titoli di partecipazione ad una società cooperativa acquistati, in costanza di matrimonio, da uno dei coniugi ed allo stesso intestati, sono suscettibili di essere compresi nel regime di comunione legale, in tutti i casi in cui il carattere personale della partecipazione non sia recessivo di fronte al dato sostanziale preminente dell’estraneità del socio all’attività che costituisce l’oggetto sociale della cooperativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto cadute nella comunione legale le azioni, acquistate durante il matrimonio da uno dei coniugi, di una banca popolare cooperativa, attesa la specificità dell’oggetto sociale, relativo all’esercizio dell’attività di azienda di credito, la diffusa finalità lucrativa ed il difetto della sostanza cooperativistica, nonché la sostanziale divaricazione dell’assetto organizzativo e funzionale, come delineato per le banche popolari dalla disciplina legislativa, rispetto a quello riguardante le cooperative in senso stretto).

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