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Comunione legale (Poteri di amministrazione e rappresentanza)

I coniugi in regime di comunione legale dei beni possono agire con poteri disgiunti per il compimento di atti di ordinaria amministrazione; per quelli di straordinaria amministrazione devono, invece, agire congiuntamente.

 

L’amministrazione dei beni spetta sempre ad entrambi i coniugi, ma essi si dovranno distinguere a seconda dell’ordinaria o della straordinaria amministrazione, consistendo quest’ultima nelle scelte e nelle decisioni che incidono più profondamente nel ménage familiare. E per tale caratteristica di questi importanti atti (decisioni, contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, rappresentanza in giudizio per le relative azioni), il legislatore ha richiesto il consenso di entrambi i coniugi.

 

La comunione tra coniugi è una comunione senza quote  nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto di quota avente per oggetto i beni della comunione.

La ratio della norma è quella di favorire la gestione della vita familiare mediante l’accordo dei coniugi per le decisioni più importanti, riservando un procedimento più snello e semplice (atti effettuabili disgiuntamente) per le problematiche quotidiane.

 

 

Giurisprudenza

La Cassazione ha affermato che la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all’amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell’art. 180 c.c., ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo le azioni di carattere reale o con effetti reali, dirette alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune, ma anche, e a maggior ragione, le azioni relative ai diritti di obbligazione, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell’altro coniuge.

 

L’art. 180, comma 2, c.c. attribuisce ad entrambi i coniugi esclusivamente il diritto a stipulare i contratti di locazione e, al pretermesso, le azioni di cui al successivo art. 184. Ne consegue, secondo la Cassazione, che legittimato passivo nella controversia diretta ad ottenere la cessazione della proroga legale del contratto di locazione e, comunque, il rilascio dell’immobile condotto in locazione è unicamente il coniuge che ha stipulato il contratto, sia anteriormente che posteriormente all’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (L. n. 151 del 1975). Infatti, nella prima di queste ultime ipotesi, il rapporto contrattuale, validamente stipulato secondo la legge del tempo, verrebbe alterato con l’aggiunta di un nuovo soggetto giuridico ad esso estraneo — in contrasto con il principio dell’irretroattività della legge — mentre, nella seconda ipotesi, l’art. 184 c.c. prevede solo l’annullabilità per mancanza del consenso o della convalida del coniuge, nel termine di un anno, di cui al comma 2 della suddetta norma.

 

Nel regime patrimoniale fondamentale disciplinato dall’art. 143 c.c. per i coniugi, a questi non è precluso – come è dato desumere dai limiti di cui all’art. 177, lett. b e c, c.c. con riguardo all’oggetto della comunione legale – di disporre liberamente dei propri redditi e delle proprie sostanze una volta soddisfatte adeguatamente le esigenze familiari, con la conseguenza che la titolarità sostanziale dei rapporti nascenti da tali atti di disposizione appartiene al solo coniuge che, anche avvalendosi dell’attività dell’altro coniuge, li ha posti in essere. Pertanto qualora uno dei coniugi agisca in giudizio per la restituzione di un mutuo ed il convenuto deduca che la somma richiesta in restituzione gli è stata versata dall’attore per conto dell’altro coniuge, incorre in difetto di motivazione la sentenza che, in considerazione della rappresentanza processuale attribuita disgiutamente ad entrambi i coniugi dall’art. 180 c.c., neghi ingresso alla prova del fatto dedotto dal convenuto, che in quanto modificativo della pretesa azionata, ha natura di fatto decisivo della controversia.

 

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