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Comunione legale (Scioglimento – Divisione dei beni)

Riferimenti normativi

Articolo 192 e ss. del Codice Civile

 

Disciplina

La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l’attivo e il passivo.

Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all’affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro coniuge.

Il fondamento della disciplina è quella di offrire una divisione attuabile su iniziativa dei coniugi, per i beni comuni, garantendo una sostanziale equità nella redistribuzione di attivo e passivo.

 

 

Quanto alla divisione, i coniugi possono anche decidere di rimanere in comunione ordinaria su alcuni beni, si tratta quindi di un diritto potestativo e non di un onere.

Prima di procedere alla divisione i coniugi devono effettuare i rimborsi e le restituzioni.

 

Se un coniuge ha prelevato somme dalla comunione per fini diversi dall’adempimento degli obblighi familiari, deve procedere al rimborso.

Ugualmente se ci sono stati beni escussi dai creditori personali di un coniuge, il loro valore deve essere rimborsato alla comunione. La comunione dovrà poi restituire al coniuge le somme utilizzate dal suo patrimonio personale (es. beni ricevuti per donazione o per successione ereditaria) per i bisogni della famiglia e per il patrimonio comune.

 

Preliminarmente, si sottraggono al patrimonio i beni personali la cui provenienza deve essere provata, altrimenti si considerano comuni.

La prova in questo caso può essere data con ogni mezzo, mentre nei confronti dei creditori della comunione occorre un documento avente data certa al fine di sottrarre il bene dall’azione esecutiva sui beni della comunione.

La divisione  si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo. Con riguardo ai debiti della comunione, la regola vale solo per i rapporti interni tra coniugi non per la responsabilità nei confronti dei creditori.

La divisione dei beni compresi nella comunione legale dei coniugi non è una conseguenza automatica dello scioglimento del regime della comunione legale dei coniugi, ma si tratta di una scelta discrezionale dei coniugi, del resto i coniugi possono decidere di conservare la contitolarità dei beni ed, in questa situazione, il regime della comunione legale dei beni è sostituito dal regime della comunione ordinaria, (in altri termini, la divisione è necessaria se si vuole passare da una situazione di quota astratta ad una situazione di titolarità esclusiva su determinati beni).

 

In altre situazioni, (ad esempio in presenza di una separazione o divorzio), la divisione dei beni residui diventa una fase quasi necessaria e difficile (si pensi alle separazioni contenziose).

La divisione, dunque, resta una scelta discrezionale dei coniugi, come resta incontrovertibile anche il principio generale secondo il quale se non c’è accordo dei coniugi sulle modalità di divisione o se solo uno dei due vuole ottenere la divisione, i coniugi (o il coniuge interessato) può chiedere la divisione giudiziale della comunione dei beni residui, applicando il principio comune a tutte le comunioni.

 

Quanto al momento in cui può essere chiesta la divisione, le cause di scioglimento del regime patrimoniale dei coniugi della comunione legale sono automatiche quando si verifica uno degli eventi indicati nell’art. 191 cc.

Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione.

 

La legge prevede che nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato.

Di conseguenza, per proporre la domanda di divisione non si deve attendere la sentenza di separazione, ma occorre attendere l’omologa del verbale di separazione consensuale oppure l’autorizzazione del presidente del tribunale ai coniugi di viere separati, poiché in questo momento il regime patrimoniale della comunione legale dei coniugi è considerato cessato.

 

Giurisprudenza

La divisione, secondo la giurisprudenza, si effettua in parti eguali senza possibilità di prova di un diverso apporto economico dei coniugi all’acquisto del bene in comunione (diversamente quindi dalla presunzione semplice valevole per la comunione ordinaria).

Il conguaglio posto a carico di uno dei condividenti inerisce alle operazioni divisionali e non costituisce capo autonomo della sentenza dichiarativa della divisione. Per quanto concerne l’usufrutto invece, esso potrà essere costituito anche prima della divisione.

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