(v. Regime Patrimoniale)
Riferimenti normativi
Articoli 177 e ss. del Codice Civile
Disciplina
Salvo diverso accordo tra i coniugi, il regime patrimoniale stabilito dalla legge è quello dellacomunione legale dei beni.
Tuttavia, il regime della comunione legale, per volontà concorde degli sposi, può essere opportunamente derogato al momento della celebrazione del matrimonio, in favore del regime della Separazione dei beni (v. Separazione dei beni), con conseguente annotazione a margine dello stato civile che i coniugi hanno scelto il regime della separazione patrimoniale.
Una scelta analoga può essere fatta anche successivamente alla celebrazione del matrimonio, con atto avente la forma di atto pubblico (redatto cioè dinanzi ad un notaio), ovvero una convenzione matrimoniale (v. Convenzione matrimoniale).
La comunione tra coniugi è una comunione senza quote nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto di quota avente per oggetto i beni della comunione.
Con riferimento ai beni dei coniugi in regime di comunione legale generalmente si fa riferimento a tre distinte masse.
Una prima massa è costituita dai beni in comunione c.d. immediata, poiché cadono in comunione fin dal momento del loro acquisto (v. Comunione legale – Oggetto);
Una seconda massa è rappresentata dai beni appartenenti alla comunione c.d. de residuo, nel senso che detti beni divengono oggetto di comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento della stessa (v. Comunione de residuo).
Una terza ed ultima massa è formata dai beni personali, che non costituiscono oggetto di comunione (v. Comunione – Beni personali).
Esempio
Paolo e Chiara si sposano senza nulla dichiarare in merito alla scelta del regime patrimoniale adottato per la famiglia. Nel silenzio, si instaura automaticamente il regime della comunione legale.
IN CONCLUSIONE
La comunione legale rappresenta il regime patrimoniale legale della famiglia che si instaura in mancanza di diversa volontà dei coniugi e che comporta che tutti gli acquisti effettuati, insieme o separatamente, dai coniugi dopo il matrimonio siano automaticamente attratti nella comunione.