Riferimenti normativi
Articoli 1104 e ss. del Codice Civile
Disciplina
Ciascun compartecipe deve contribuire alle spese necessarie per il godimento della cosa comune e alle spese deliberate dalla maggioranza dei partecipanti stessi.
Tale obbligo grava su ciascuno in proporzione alla propria quota (v. Comunione), mentre la legittimazione a ricevere il pagamento e ad agire in giudizio compete all’amministratore.
Tuttavia, in caso di inadempimento degli altri compartecipi o dell’amministratore, il singolo compartecipe che abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
In caso di cessione della quota, l’acquirente della quota originariamente del partecipante è tenuto in solido con il ricevente per il pagamento dei contributi da quest’ultimo dovuti e non versati.
Una particolarità dell’obbligo di pagamento delle spese relative alla cosa comune è rappresentata dalla facoltà per il compartecipe debitore di liberazione con la rinunzia al suo diritto, cioè con la rinuncia alla sua quota di comunione.
Trattasi di un atto unilaterale che non necessita dell’accettazione da parte degli altri compartecipi.
Con la rinuncia sono trasferiti agli altri compartecipi non solo gli obblighi ma anche i diritti della rinunciante. Si verifica, in tal caso, un’ipotesi di accrescimento a favore degli altri compartecipi in proporzione alle rispettive quote.
La facoltà di rinuncia è preclusa a colui che, anche tacitamente abbia approvato le spese relative alla cosa comune.
Giurisprudenza
L’art. 1110 c.c. consente eccezionalmente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità. Ne consegue, secondo la giurisprudenza, che restano esclusi dal diritto al rimborso gli oneri occorrenti soltanto per la migliore fruizione della cosa comune, come le spese per l’illuminazione dell’immobile, ovvero per l’adempimento di obblighi fiscali, come l’accatastamento del bene.