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Comunione (Scioglimento)

Riferimenti normativi

Articoli 1111 e ss. del Codice Civile

 

Disciplina

La legge sancisce che ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione. L’autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l’immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri.

 

Quindi, ciascun partecipante alla comunione, può mediante una manifestazione di volontà, chiedere lo scioglimento della comunione stessa.

Tale diritto può subire una limitazione se l’immediato scioglimento può pregiudicare l’interesse degli altri comunisti.

In questo caso, è previsto che l’autorità giudiziaria può stabilire una dilazione per un tempo non superiore ai 5 anni.

 

Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dei partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni.

Il giudice può, dunque, disporre l’immediato scioglimento della comunione qualora i comunisti abbiano pattuito di rimanere in comunione per un tempo non superiore i 10 anni.

 

Se gravi circostanze lo richiedono, l’autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.

Poiché è principio generale che ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione, le norme concernenti ipotesi di indivisibilità sono di carattere di eccezioni limitative e la sussistenza delle condizioni da esse previste deve essere accertata rigorosamente, dovendosi assicurare, finchè possibile, la salvaguardia  del diritto del singolo compartecipe ad ottenere lo scioglimento della comunione e  l’assegnazione in natura della sua parte di spettanza.

 

Ulteriore limite al diritto di chiedere lo scioglimento della comunione è dato dalla natura del bene.

Lo scioglimento della comunione non può essere richiesto, infatti, quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso cui sono destinate.

 

Giurisprudenza

Per la Suprema Corte la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un’eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi giustificata solo quando  risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dalla:

– irrealizzabilità del frazionamento dell’immobile,

– sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento,

– impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive.

Allorché oggetto della comunione sia un bene non suscettibile di frazionamento, lo scioglimento della comunione non può che avere luogo mediante l’alienazione del bene e la ripartizione del corrispettivo tra i titolari del bene comune.

E se il bene viene ceduto per intero ad uno stesso acquirente, che ne diventa titolare nella sua interezza, la distinzione fra singole quote ed alienazione del diritto comune nel suo complesso indiviso, diviene irrilevante.

Ai fini di stabilire se le parti abbiano voluto o meno lo scioglimento della comunione non risulta rilevante che gli alienanti abbiano voluto costituire una nuova comunione sul corrispettivo della comunione.

In questo caso, il legislatore intende garantire la conservazione della funzionalità economica del bene, oggetto di comunione, che verrebbe meno a seguito della divisione stessa.

Tuttavia, per la Cassazione, la disposizione di cui all’art. 1112 c.c., trova applicazione solo nell’ipotesi di divisione giudiziale, in quanto, nello scioglimento convenzionale, il potere di disporre lo scioglimento implica anche il potere di mutare l’uso del bene.

Quanto alle modalità di scioglimento della comunione ordinaria, essa avviene mediante la divisione (v. Divisione).

In proposito la legge rinvia alle norme sulla divisione dell’eredità (v. Divisione ereditaria), in quanto non siano in contrasto con esse.

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