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Condizione di nozze

Riferimenti normativi

Articolo 636 del codice civile

 

Disciplina

La legge sancisce che è illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.

Nell’ambito applicativo della norma rientra, dal 2016, anche la condizione di contrarre un’unione civile.

La norma sancisce, dunque, un divieto di nozze, statuendo che non si può dedurre in condizione il matrimonio o il non matrimonio di una determinata persona.

 

Giurisprudenza

Sul punto c’è stata una forte evoluzione giurisprudenziale.

Fino al 2009 si diceva che la legge vietava il divieto assoluto di nozze, per cui era vietato dedurre in condizione il divieto di nozze (le prime o le ulteriori).

La questione che si poneva era se fosse ammissibile un divieto di nozze relativo (cioè quello non assoluto, per esempio “non sposare Paolo perché era un mascalzone” oppure “a condizione che sia sposato”.

 

Relativamente alle condizioni diverse da quelle contenessero un divieto assoluto di nozze (Espressamente vietato dall’articolo 636), la giurisprudenza prima del 2009 sosteneva che tali fattispecie potevano essere ricevute perché non illecite ma purché non coartanti, cioè se non violavano la volontà manifestata invita dal beneficiario.

Ad esempio si riteneva ricevibile la condizione di sposare Paolo se il beneficiario fosse già convivente con lui.

 

Nel 2009 la cassazione si è pronunciata affermando che nessuna condizione può incidere sulla libertà di contrarre matrimonio, in quanto lesive dei diritti fondamentali e dunque illecite.

 

In conclusione

Non è mai prevedibile, nell’ambito di un testamento, una condizione che incida in qualsiasi modo sulla libertà matrimoniale o di contrarre un’unione civile.

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