(v. Condizione e Termine)
Riferimenti normativi
Articoli 1353 e ss. del Codice Civile
La differenza fra la condizione ed il termine si rinviene nella certezza o meno dell’evento.
Il termine è l’elemento accidentale di cui è certo il verificarsi (certezza dell’an), anche se può risultare incerto o non previamente determinabile il tempo in cui ciò accadrà (incertezza del quando).
La condizione, all’opposto, è per definizione incerta nell’an: la legge, infatti, espressamente la definisce come un “avvenimento futuro ed incerto”.
L’incertezza nell’an, peraltro, può accompagnarsi ad una limitazione temporale, nel senso che le parti ben possono stabilire, come condizione, il verificarsi o meno di un evento entro una data fissa predeterminata (in tal caso, si ha incertezza nell’an ma certezza nel quando).
Altra differenza fra i due elementi accidentali, ed in particolare fra il termine iniziale e la condizione sospensiva, è dato dagli effetti sulla titolarità del diritto: nel primo caso, infatti, la titolarità del diritto in capo al soggetto è attuale, essendo posticipata unicamente la sua esigibilità; nel secondo, invece, il soggetto che ha interesse all’avveramento del fatto dedotto non è attualmente titolare del diritto, anche se può disporre di questo e compiere atti conservativi.