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Condizione

Riferimenti normativi

Articoli 1353 e ss. del Codice Civile

 

La condizione è l’avvenimento futuro ed incerto al quale le parti intendono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di una singola pattuizione negoziale.

Essa rientra tra gli elementi accessori del contratto (v. Contratto) assieme al termine e, secondo alcuni, all’onere.

 

In quanto elemento accessorio del contratto, la condizione può essere presente o meno nel regolamento contrattuale senza che da ciò derivino conseguenze in ordine alla validità dello stesso.

Il contratto sottoposto a condizione è perfetto – a meno che non risulti viziato per altri motivi – e ciò in quanto la condizione incide unicamente sulle conseguenze di esso, ossia sulla sua attitudine a produrre effetti giuridici.

 

In ogni caso, l’evento dedotto in condizione non deve identificarsi con uno degli elementi costitutivi del contratto né, tantomeno, nella prestazione oggetto di adempimento.

 

CLASSIFICAZIONI

 

  • CONDIZIONE SOSPENSIVA E RISOLUTIVA

La fondamentale distinzione prevista dalla legge con riferimento alla condizione è quella tra condizione sospensiva e condizione risolutiva, basata sul diverso ruolo dell’avvenimento futuro e incerto.

Con la condizione sospensiva si sospende il sorgere dell’effetto del contratto; con la condizione risolutiva si fa dipendere inefficacia del contratto dal verificarsi dell’evento.

Pertanto:

– condizione sospensiva, alla quale viene subordinata l’efficacia (iniziale) del contratto.

– condizione risolutiva, alla quale viene subordinata la risoluzione (e pertanto l’efficacia finale) del negozio.

La condizione sospensiva sospende gli effetti del contratto.

Quella risolutiva, invece, comporta che il contratto sia immediatamente produttivo di effetti, salva la possibilità che detta efficacia venga meno retroattivamente qualora si realizzi l’evento dedotto in condizione.

 

  • VOLONTARIA E LEGALE

A seconda, poi, se posta dalle parti o prevista autoritativamente dalla legge, la condizione può essere volontaria o legale.

La condizione volontaria trova la propria fonte nella volontà delle parti del contratto.

Quella legale è, invece, imposta dalla legge.

 

  • CONDIZIONE NEGATIVA E POSITIVA

A seconda che l’avvenimento consista nel mutare o nel perdurare dell’attuale stato di cose.

 

  • CONDIZIONE UNILATERALE O BILATERALE

La distinzione concerne l’interesse soddisfatto dalla apposizione della condizione. La condizione bilaterale è apposta nell’interesse di entrambe le parti, mentre quella unilaterale è apposta nell’esclusivo interesse di una sola di esse, che può anche rinunciarvi.

 

  • CONDIZIONE CASUALE, POTESTATIVA E MISTA

L’evento dedotto quale condizione può essere un fatto naturale o derivante dalla volontà di un soggetto terzo, come può essere un evento derivante dalla volontà di una delle parti contraenti.

Nel primo caso, la condizione viene definita casuale, nel secondo, invece, viene definita potestativa, in quanto dipendente dalla volontà della parte.

Pertanto:

Nel caso della condizione casuale, il suo verificarsi non dipende dalla volontà delle parti.

Nel caso della condizione potestativa, il suo verificarsi dipende dalla volontà di una delle parti.

Nel caso della condizione mista, il suo verificarsi dipende sia dal caso che dalla volontà delle parti.

 

  • CONDIZIONE POTESTATIVA E MERAMENTE POTESTATIVA.

Si distingue, peraltro, dalla condizione potestativa, quella meramente potestativa.

Si ha condizione potestativa quando oltre alla volontà delle parti è richiesto un comportamento delle stesse che richiede un certo sacrificio.

Si ha la condizione meramente potestativa quando la parte si riserva il potere di decidere direttamente in ordine al contratto ed ai suoi effetti, con conseguente attribuzione del potere di decidere sull’efficacia o sull’inefficacia del negozio.

La legge disciplina le conseguenze derivanti dall’apposizione di una clausola meramente potestativa.

In particolare, statuisce la nullità dell’alienazione di un diritto o dell’assunzione di un obbligo subordinata al una condizione sospensiva meramente potestativa, e ciò in quanto, in sostanza, con l’apposizione di un simile elemento accidentale la parte di fatto non esprime alcuna volontà negoziale in ordine alla conclusione del negozio.

 

Per quanto concerne, invece, la condizione risolutiva meramente potestativa, la disposizione codicistica nulla prevede e, dunque, si ritiene ammissibile, evocando la medesima il normale potere di revoca del contratto (v. Revoca del contratto)

 

REQUISITI DELLA CONDIZIONE

     

    • Avvenimento futuro ed incerto che agisce sull’efficacia del contratto.

    La legge definisce la condizione quale “avvenimento futuro” e, per questa ragione la futuribilità è considerata come una delle caratteristiche elementi essenziali di tale elemento accessorio.

    Tuttavia, c’è chi ritiene che la futuribilità non sia strettamente necessaria per il configurarsi della condizione, essendo invece sufficiente l’obiettiva incertezza dell’accadimento dell’evento, anche passato.

       

      • Possibilità e liceità dell’evento dedotto in condizione.

      E’ richiesta la possibilità materiale e giuridica, da intendersi come assenza di un impedimento – di fatto o di diritto – che renda certa l’impossibilità di avveramento della dell’evento secondo un giudizio di ragionevolezza.

      La liceità è intesa come assenza di contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

      L’impossibilità e l’illiceità, infatti, escludono la sussistenza di un condizionamento del contratto tant’è che la legge prevede che qualora si tratti di condizione sospensiva, l’intero contratto sia nullo; qualora si tratti di condizione risolutiva, questa si abbia invece per non apposta.

      Se la condizione accede non all’intero contratto ma alla singola clausola la nullità atterrà solo a quest’ultima. La giurisprudenza equipara all’impossibilità materiale l’indeterminatezza o indeterminabilità dell’evento dedotto.

       

       

      PENDENZA DELLA CONDIZIONE

      Fin quando la condizione non si sia ancora verificata, ma non è esclusa la possibilità del suo verificarsi, essa pende.

      Se la condizione è sospensiva, non essendosi ancora realizzato l’evento, gli effetti definitivi rimangono sospesi; essi non sono ancora una realtà, ma devono considerarsi una possibilità.

      Se la condizione è risolutiva, la situazione è inversa: il contratto produce i suoi effetti e l’obbligato è provvisoriamente obbligato.

      In pendenza della condizione sospensiva, l’acquirente di un diritto può compiere atti conservativi.

       

      L’acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può in pendenza di questa, esercitarlo, ma l’altro contraente può compiere atti conservativi.

      Inoltre, chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporre in pendenza di questa ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla condizione stessa.

      Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte.

       

      Durante il periodo di pendenza l’acquirente sotto condizione sospensiva non ha ancora acquistato il suo diritto e l’ alienante sotto condizione risolutiva lo ha già perso, anche se non definitivamente.

      In tale momento dipendenza della condizione si crea una posizione di attesa, giuridicamente tutelata, definita “di aspettativa”.

      La legge detta una specifica normativa per tutelare l’interesse a che non venga modificata la situazione giuridica durante il suddetto stato dipendenza, al fine di non pregiudicare le ragioni di chi attende il verificarsi dell’evento.

       

       

      L’AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE.

      L’avveramento della condizione consiste nel realizzarsi dell’evento previsto. Esso dà luogo, se la condizione è sospensiva, alla produzione degli effetti definitivi se la condizione risolutiva alla cessazione degli effetti già prodotti.

      La legge afferma il principio della retroattività della condizione per cui la produzione O la cessazione degli effetti vengono riportati non al momento in cui la condizione si verifica, ma al momento del perfezionamento del contratto.

      L’effetto retroattivo travolge tutti gli atti compiuti medio tempore dalle parti ed è quindi opponibile – a condizione che siano state rispettate le norme in materia previste dalle vigenti disposizioni – ai soggetti terzi aventi causa dell’alienante sotto condizione risolutiva o dell’acquirente sotto condizione risolutiva.

       

       

      DEFICIENZA DELLA CONDIZIONE

      Si ha deficienza della condizione quando l’evento non si è verificato ed è certo che non un puo’ più verificarsi.

      La deficienza non deve essere imputabile alla parte che ha interesse contrario all’avveramento perché altrimenti la condizione si considera avverata.

       

       

      Giurisprudenza

      Qualora le parti abbiano sospensivamente condizionato il contratto al verificarsi di un evento, indicando nel reciproco interesse il termine entro il quale esso possa utilmente avverarsi, il contratto deve considerarsi inefficace per il mancato avveramento della condizione dal momento in cui sia decorso inutilmente il suddetto termine.

      La norma dell’art. 1359 cod. civ., secondo cui la condizione del contratto si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, non è applicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una determinata prestazione abbia anch’essa interesse all’avveramento di essa; la condizione può ritenersi apposta nell’interesse di una sola delle parti contraenti soltanto quando vi sia un’espressa clausola contrattuale che disponga in tal senso ovvero allorché – tenuto conto della situazione riscontrabile al momento della conclusione del contratto – vi sia un insieme di elementi che nel loro complesso inducano a ritenere che si tratti di condizione alla quale l’altra parte non abbia alcun interesse, mentre in mancanza, la condizione stessa deve ritenersi apposta nell’interesse di entrambi i contraenti.

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