Riferimenti normativi
Articoli 626, 634, 1354 del codice civile
Ai fini della configurabilità della condizione la legge richiede la possibilità e liceità dell’evento dedotto in condizione.
E’ richiesta la possibilità materiale e giuridica, da intendersi come assenza di un impedimento – di fatto o di diritto – che renda certa l’impossibilità di avveramento dell’evento secondo un giudizio di ragionevolezza.
La giurisprudenza equipara all’impossibilità materiale l’indeterminatezza o indeterminabilità dell’evento dedotto.
La liceità è intesa come assenza di contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
Tra le condizioni illecite rientrano anche le condizioni coartanti.
La legge, per i contratti, prevede che la condizione illecita renda il negozio nullo e quella impossibile, se è sospensiva produce la nullità, se è risolutiva si ha come non apposta.
In ambito testamentario, sancisce, invece, una regola completamente diversa e cioè che si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume, salvo quanto è stabilito dall’articolo 626 (motivo illecito).
E questa differenza si spiega con l’intento del legislatore di attribuire efficacia quanto più possibile alla volontà del testatore che, com’è ovvio, non può essere ripetuta.
La disposizione testamentaria è nulla qualora il motivo che anima la condizione illecita abbiamo avuto, da solo, efficacia determinante sulla volontà del testatore.