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Condominio – Precostituzione di condominio

La precostituzione di condominio è il negozio con cui i proprietari di terreno edificabile convengono di costruirvi un edificio in condominio stabilendo fin da subito quali saranno le singole unità condominiali che all’ultimazione dei lavori saranno proprietà esclusiva di ciascuno.

 

Nella prassi tale negozio è utilizzato quando un soggetto trasferisce parte di un’area edificabile ad un altro soggetto e quest’ultimo, come corrispettivo, si impegna a costruire sull’intera area stessa un fabbricato condominiale, anche per le ragioni di spettanza del venditore; in tal modo, con l’operare dell’accessione (v. Accessione), il fabbricato nel suo complesso sorge in proprietà del venditore e dell’acquirente-costruttore in proporzione delle rispettive quote di proprietà dell’area.

Con la precostituzione di condominio venditore e acquirente costruttore convengono fin da subito quali saranno le unità condominiali dell’erigendo fabbricato che, ad ultimazione dei lavori, saranno in proprietà esclusiva di ciascuno.

 

Giurisprudenza

La fattispecie si configura come una divisione di cosa futura che ha, dunque, effetti differiti al momento in cui il bene, venuto ad esistenza, cadrà in comunione tra i contitolari dell’area. Tale meccanismo presuppone l’operare dell’accessione.

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