Riferimenti normativi
Articoli 723, 728, 2817 del Codice Civile 2020
Disciplina
Per conguaglio si intende la somma di denaro data o ricevuta per portare a pareggio un conto. Ad esempio, in caso di divisione di un compendio di beni, il condividente che ha ricevuto una porzione di beni o un immobile indivisibile il cui valore eccede quello della sua quota, è tenuto a dare agli altri condividenti un conguaglio.
La fattispecie può trovare spazio, secondo alcuni impropriamente, anche in materia ereditaria.
Tecnicamente, il conguaglio è una somma di denaro non facente parte della comunione da sciogliere, da corrispondere per compensare la disuguaglianza delle quote in natura; in tale prospettiva non costituirebbe vero e proprio “conguaglio” la somma di denaro prelevata dall’asse da dividere.
Una parte della giurisprudenza ha sostenuto in passato che fosse possibile compensare la disuguaglianza esistente in natura fra le porzioni concrete soltanto attraverso denaro già esistente nell’asse ereditario da dividere, pena l’invalidità dell’attribuzione nell’ambito della c.d. divisione testamentaria, cioè già predisposta dal testatore.
Diversamente, la giurisprudenza prevalente, nel porre la propria attenzione sulla natura del conguaglio divisionale, ritiene legittimo definirlo come una vera e propria liquidazione in denaro non ereditario delle spettanze di alcuni eredi, quindi come denaro non proveniente dall’asse, volto a soddisfare la quota in astratto spettante all’erede leso.