Accedi

Coniuge (Successione)

Riferimenti normativi

Articoli 540, 565, 581 e ss cc.

 

Il coniuge superstite è il più tutelato tra tutti i chiamati all’eredità

A seguito della riforma del diritto di famiglia il legislatore ha riconosciuto al coniuge superstite una posizione privilegiata rispetto agli altri legittimari (v. Legittimari).

Esso rientra appunto tra i soggetti cui la legge riconosce una quota minima di eredità, anche contro la volontà del testatore.

 

Al coniuge superstite è assegnato a titolo di successione necessaria (v. Successione necessaria): in qualità di erede legittimario, la legge riserva una quota variabile sul patrimonio dell’altro coniuge.

Quando il de cuius (v. De cuius) non abbia figli, al coniuge è riservata la metà di quel patrimonio  che va ricostruito con la riunione fittizia (v. Quota di legittima o riserva).

 

Quando poi il de cuius abbia un figlio, la quota riservata al coniuge si riduce ad un terzo, mentre se i figli siano più di uno tale quota si riduce ad un quarto del patrimonio suddetto.

Come ogni altro successore necessario, il coniuge che non riceva, o non riceva interamente, la quota di eredità che la legge gli riserva, potrà rispettare la volontà dell’altro coniuge che l’ha, in tutto o in parte, escluso dalla successione, o potrà, viceversa, scegliere di tutelarsi agendo in riduzione, così da reintegrare i propri diritti di erede legittimario (v. Azione di riduzione). Nell’àmbito della successione necessaria rientrano anche i legati di abitazione sulla casa che fu familiare, e di uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, i quali pure spettano sempre al coniuge superstite (v. Abitazione e uso del coniuge superstite).

 

Al coniuge superstite è assegnato a titolo di successione legittima:

  • una quota ereditaria mai inferiore ad un terzo del patrimonio e
  • ad esso aspettano automaticamente (anche contro la volontà del defunto) i diritti di  abitazione e di uso dei mobili della casa familiare.

 

I presupposti per la successione del coniuge superstite  sono:

  • valido matrimonio
  • che non sia stato sciolto per divorzio

La prova della sussistenza del rapporto di matrimonio è data mediante la presentazione dell’atto di matrimonio.

 

Quota legittima

La quota legittima è la quota che la legge riconosce ai successibili come individuati in mancanza di testamento e si quantifica in base alla qualità e quantità degli eredi in concorso:

–  in assenza di discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle, l’eredità è interamente devoluta al coniuge.

– in presenza di un figlio, il coniuge concorre con esso e l’eredità si devolve al coniuge ed al figlio per un mezzo ciascuno.

– in presenza di due figli o più figli, il coniuge concorre con essi, l’eredità si devolve al coniuge per un terzo ed ai figli per i restanti due terzi in parti uguali tra loro.

– in mancanza di figli ma in presenza di ascendenti o ( in mancanza di ascendenti) fratelli, il coniuge concorre con essi e l’eredità si devolve al coniuge per due terzi ed agli ascendenti o (in mancanza di ascendenti) fratelli per il restante terzo in parti uguali tra loro.

 

Diritti di uso e di abitazione

Il legislatore riconosce espressamente al coniuge legittimario il diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la corredano.

Tale diritto è dettato in tema di successione necessaria, ma è pacifico che spettino anche al coniuge quale successore legittimo.

Il fondamento di tali diritti si rinviene:

  • in ragioni di natura affettiva, in quanto il coniuge è già stato traumatizzato dalla morte dell’altro e c’è quindi un interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e delle consuetudini legate alla casa familiare;
  • un interesse di natura economica del coniuge superstite a disporre dell’alloggio e al mantenimento dello stile di vite e dello status sociale goduto prima della perdita dell’altro.

 

Ai fini della sussistenza del diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la corredano sono necessari DUE PRESUPPOSTI:

  • presupposto di natura soggettiva: consiste nella sussistenza di un valido rapporto di coniugio. Ad esso si equipara: dal 2016 l’unione civile; il coniuge separato di fatto o consensualmente il coniuge separato giudizialmente ma senza addebito.
  • presupposto di natura oggettiva: è rappresentato dall’esistenza di una casa familiare.

 

La casa familiare è una sola;

Non sono tali le seconde case o le case vacanze.

La casa familiare deve appartenere al defunto o ad entrambi i coniugi.

Se appartenente ad un terzo, interamente o per una quota, il diritto di abitazione e di uso si converte in un equivalente in denaro.

Il valore del diritto di abitazione e di uso della casa familiare è determinato in rapporto alla durata probabile del diritto ed alle condizioni del titolare del diritto.

 

I diritti di abitazione e di uso spettano AUTOMATICAMENTE, in presenza dei presupposti, al coniuge superstite, ANCHE CONTRO LA VOLONTÀ DEL TESTATORE.

 

Quanto alle MODALITA’ DI CALCOLO:

Essi gravano prima sulla disponibile e, solo eventualmente, in caso di incapienza, anche sulla quota di riserva del coniuge stesso e, subordinatamente, su quella dei figli.

I diritti di abitazione e di uso della casa familiare rappresentano dunque una AGGIUNTA ALLA QUOTA DI RISERVA.

 

Trattamento di fine rapporto:

Il trattamento di fine rapporto, TFR, detto anche liquidazione, è in Italia una porzione di retribuzione al lavoratore subordinato differita alla cessazione del rapporto di lavoro, effettuata da parte del datore di lavoro.

Il TFR maturato dal lavoratore defunto si devolve agli eredi come DIRITTO PROPRIO E NON COME DIRITTO SUCCESSORIO.

Esso NON RIENTRA NELL’ASSE EREDITARIO.

 

Gli eredi possono pretenderlo anche se decidono di non accettare l’eredità.

Il diritto all’eredità del TFR spetta al coniuge, ai figli e ai parenti entro il terzo grado (ed affini entro il secondo) se conviventi con il lavoratore deceduto.

Non facendo parte dell’eredità il TFR non va in successione e quest’ultimo deve essere corrisposto, in primo luogo, a moglie e figli.

Se a carico del lavoratore defunto ci fossero stati parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado, avrebbero partecipato anche loro alla ripartizione del TFR.

Se il lavoratore era divorziato all’ex coniuge spetta il TFR e l’indennità di preavviso solo a patto che non sia risposato e percepisca assegno divorzile, in percentuale all’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge (40% dell’indennità totale riferita agli anni maturati nel rapporto di lavoro coinciso con il matrimonio).

 

Contratto di Locazione:

Occorre distinguere il caso di decesso del locatore e decesso del conduttore.

 

DECESSO DEL LOCATORE: In caso di decesso del locatore, il contratto di locazione in essere risulta ancora esistente e valido fino a scadenza; il decesso del locatore non comporta quindi né una cessione del contratto né tanto meno una risoluzione bensì un subentro degli eredi nella posizione di locatore.

 

DECESSO DEL CONDUTTORE: In caso di morte del conduttore subentrano nel contratto il coniuge, gli eredi e i parenti e affini con lui abitualmente conviventi, escludendo il caso in cui l’erede si sia trasferito presso l’immobile solo per assistere il conduttore stesso e quindi per motivazioni transitorie.

Se gli eredi non sono conviventi con il de cuius, su di loro non ricade alcun obbligo di essere investiti della qualifica di conduttori. Di conseguenza, il locatore non ha alcun obbligo di proseguire la locazione a meno che le parti non decidano diversamente.

 

Pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità:

La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.

La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa.

La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.

La pensione di reversibilità o indiretta si devolve ai familiari del defunto come DIRITTO PROPRIO E NON COME DIRITTO SUCCESSORIO.

Esso NON RIENTRA NELL’ASSE EREDITARIO. Gli eredi possono pretenderla anche se decidono di non accettare l’eredità.

 

La pensione di reversibilità ha natura assistenziale.

Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:

  • il coniuge o l’unito civilmente;
  • il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze;

Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.

  • I figli minorenni alla data del decesso del dante causa;
  • I figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
  • I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
  • I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.

Il superstite viene considerato a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per l’accertamento della vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza del superstite con il defunto.

 

I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito. Si considera tale un reddito annuo non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.

  • In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;
  • In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.

 

La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto.

Soggetti superstiti Percentuale
coniuge solo 60%
coniuge e un figlio 80%
coniuge e due o più figli 100%

Pensione privilegiata indiretta di inabilità:

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:

– pensionato (pensione di reversibilità);

– lavoratore (pensione indiretta).

 

 

E’ inabile il soggetto che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Per i figli maggiorenni inabili è prevista la possibilità di mantenere il diritto alla pensione ai superstiti nonostante lo svolgimento di particolari attività lavorative con finalità terapeutiche e presso determinati datori di lavoro.

La pensione privilegiata indiretta di inabilità funzione come la pensione di reversibilità.

Corsi Correlati