Riferimenti normativi
Articolo 1376 del Codice Civile
Il Consenso traslativo o principio consensualistico comporta che l’effetto del trasferimento della proprietà (o il trasferimento o la costituzione di altro diritto reale) si produca nel momento stesso in cui le parti del contratto raggiungono l’accordo, non rilevando, invece, a tal fine (cioè al fine della produzione dell’effetto traslativo) la consegna della cosa oggetto del contratto, configurandosi quest’ultima come un mero adempimento ulteriore (che si pone sul piano dell’esecuzione del contratto e non su quello della sua efficacia) scaturente da un contratto già perfetto ed efficace, che ha già prodotto il suo effetto traslativo tra le parti.
Il contratto, pertanto, si perfeziona per effetto del consenso legittimamente manifestato dalle parti.
Il principio consensualistico rappresenta una caratteristica fondamentale degli ordinamenti moderni.
Per la conclusione del contratto il mero consenso delle parti, proposta e accettazione, senza alcun elemento ulteriore.
Un’eccezione a questo principio si ha nei contratti reali (v. Contratto – classificazioni) nei quali il consenso, sempre necessario, non è tuttavia sufficiente per la perfezione del contratto in quanto occorre anche la consegna della cosa.
Esempi di contratti reali sono: mutuo, deposito, pegno.
La loro caratteristica è che l’elemento della consegna della cosa, che attiene di regola alla fase esecutiva del contratto, è richiesto, invece, per il suo perfezionamento.
Si ritiene che la consegna sia elemento essenziale e parte integrante del contratto.
La struttura del contratto reale è composta non solo dall’elemento dell’accordo ma anche
dall’elemento della consegna.
La consegna può essere compiuta oltre che nei modi ordinari anche nelle forme della traditio longa manu, della consegna documentale, e della traditio brevi manu.