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Consorzio

Riferimenti normativi

Articoli 2602 e ss. del Codice Civile

 

La legge prevede che con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Tale contratto può intervenire tra imprenditori che prevedono un coordinamento comune su determinate fasi d’impresa.

Esso ha una funzione strumentale per le imprese consorziate. Sono gli imprenditori infatti che si aspettano dal consorzio una forma di guadagno, sia come incremento negli utili che come conservazione della propria situazione.

 

Si individuano due tipologie di consorzio: il consorzio interno e il consorzio esterno.

 

Il consorzio con attività interna è un’associazione tra imprenditori che ha come scopo quello di regolamentare i rapporti e la disciplina tra consorziati.

Le imprese consorziate si impongono determinati obblighi che verranno tenuti sotto osservanza dell’organizzazione comune.

 

Il consorzio con attività esterna può al contrario entrare in rapporto ” verso l’esterno ” con terzi ed è perciò tenuto solitamente a creare un ufficio comune.

Non dotate di personalità giuridica, è tenuto ad iscriversi presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo.

 

Una ulteriore classificazione delle tipologie di consorzio è quella che prende in esame l’oggetto proprio:

– Consorzio anticoncorrenziale:  ha come scopo prevalente o esclusivo la protezione nei confronti della concorrenza reciproca

– Consorzio di coordinamento:  unione con lo scopo di conseguire un fine parzialmente o totalmente diverso ovvero per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese consortili

– Consorzio di servizio: svolge dei servizi comuni a vantaggio delle imprese consorziate

Quanto alla disciplina dei consorzi, è necessario, in primo luogo, pena nullità dell’associazione, che il contratto di consorzio sia posto per iscritto.

 

Il contratto dovrà indicare:

  • oggetto e durata;

  • obblighi e contributi per i consorziati;

  • attribuzioni di potere;

  • condizioni di ammissione di nuovi consorziati;

  • casi di recesso e esclusione;

  • sanzioni per l’inadempimento.

 

I consorziati devono inoltre consentire a controlli o ispezioni effettuati dagli organi oggetto di definizione da parte del contratto. Tali tipologie di obblighi sono previsti allo scopo di poter accertare se sia stata rispettata la disciplina concordata tra gli aderenti.

 

La durata di un consorzio, se non è presente alcuna definizione nel contratto relativo, è di 10 anni.

Con riferimento ai libri sociali e contabili obbligatori, la loro corretta tenuta è affidata al consiglio direttivo.

L’organo responsabile della funzione amministrativa si occupa della loro predisposizione e conservazione all’interno della sede legale dell’ente.

 

Quanto ai registri e i documenti obbligatori, il consorzio dovrà tenere:

– il registro dell’inventario: all’interno del quale sono elencati e descritti tutti i beni del consorzio.

– il rendiconto finanziario, e di cassa sia esso mensile o settimanale, all’interno del quale iscrivere le entrate e le uscite relative all’attività svolta dall’ente, unitamente ai documenti giustificativi di tali poste iscritte nel documento.

– i bilanci annuali.

 

Da un punto di vista gestionale, il consorzio, inoltre, dovrà tenere:

– il registro dei verbali del consiglio direttivo, ogni riunione sia essa mensile o settimanale di tale organo deve essere registrata per iscritto a mezzo di un verbale, redatto dal tendenzialmente dal segretario, all’interno del quale vengono riepilogati gli argomenti trattati e le decisioni prese. I verbali dovranno contenere l’ordine del giorno, gli interventi dei presenti, le deliberazioni adottate e le firme dei consiglieri.

– il registro dei verbali dell’Assemblea, tale organo quando si riunisce con cadenza annuale, in caso di necessità, o secondo quanto previsto dallo statuto, dovrà riepilogare gli argomenti e le discussioni affrontate, oltre che le decisioni prese e i risultati delle votazioni effettuate dai soci all’interno di un verbale contenente anche le delibere.

– il registro dei consorziati. Il registro dei soci contiene le schede personali di tutti i consorziati con specificata anche la data in cui sono stati ammessi all’interno dell’ente, e la delibera del consiglio di gestione che ha approvato la loro richiesta, o eventualmente la loro data di recesso.

 

Non vi sono particolari formalità da seguire per la tenuta dei registri sopra menzionati, l’aspetto fondamentale è che devono sempre essere aggiornati e conservati nei locali in cui è istituita la sede legale del consorzio al fine di poter essere consultati in qualsiasi momento dietro un’eventuale richiesta.

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