Riferimenti normativi
Articoli 1852 e ss. del Codice Civile
D.Lgs. n. 385/93
Il Conto Corrente Bancario nonostante non abbia una diretta coincidenza con il conto corrente ordinario (v. Conto corrente ordinario), subisce un rinvio alla disciplina per esso prevista attraverso l’art. 1857 c.c.
Il Conto Corrente Bancario può essere di due tipi: semplice e di corrispondenza.
La differenza sostanziale tra i due conti sta nel fatto che nel secondo si prevede che la banca effettui al posto del cliente e dietro suo mandato una serie di operazioni, commissionate attraverso lettere di addebito o di accredito e, in tal modo, semplificate e automatizzate. Pensiamo, ad esempio, al pagamento di stipendi, all’emissione o al versamento di assegni e così via.
Inoltre, chi ha un conto corrente di corrispondenza ha l’esigibilità a vista delle somme che sono in esso depositate, al contrario del titolare di un conto corrente semplice, che ha la possibilità di prelevare la somma ivi depositata solo alla scadenza.
Pertanto, il titolare di un conto corrente semplice può prelevare la somma depositata solo alla scadenza, mentre nel conto corrente di corrispondenza il correntista ha l’esigibilità a vista delle somme in esso depositate.
La banca che ha un rapporto di fiducia con il cliente (ne riceve garanzie economiche) può concedergli il fido bancario, che consente scoperti in linea capitale in limiti prestabiliti.
Al correntista, specie nel passato, può venire riconosciuto un interesse sulle somme versate (definito “interesse creditore” o “interesse attivo”) sia per incentivare il risparmio e quindi il deposito di somme sul conto corrente, sia quale parziale ricompensa per il rischio affrontato dal creditore.
Al conto corrente possono essere associati servizi come:
– carnet di assegni, utilizzabili per pagamenti in base alla “convenzione di assegno”;
– domiciliazione delle utenze (RID);
– pagamenti e prelievi con carte di pagamento, attraverso circuiti sia italiani come Bancomat e PagoBancomat, sia internazionali come Visa e MasterCard, o FastPay per il pagamento caselli autostradali.
– Estratto conto.
Periodicamente, con cadenza trimestrale o mensile, la banca mette a disposizione (in forma cartacea o su web) ai correntisti il cosiddetto estratto conto (normalmente identificato con la sigla E/C), contenente il saldo disponibile e, in un prospetto, il riepilogo dei movimenti effettuati nel periodo. Detto prospetto si presenta su cinque colonne:
- data di registrazione;
- data di valuta;
- dare;
- avere;
- descrizione dell’operazione effettuata.
L’estratto conto è molto importante per il cliente in quanto con esso verifica i movimenti sul C/C effettuati e conosce il saldo.
In particolare nel conto corrente si ravvisano 3 tipi di saldo:
– saldo liquido, positivo o negativo: viene determinato ordinando i movimenti in base alla data di valuta. Esso è molto importante in quanto è utilizzato per il calcolo degli interessi creditori o debitori di pertinenza di uno specifico rapporto di conto.
– saldo contabile: si determina ordinando i movimenti in base alla data di registrazione.
– saldo disponibile: viene determinato ordinando i movimenti in base alla data di disponibilità: il cliente può disporre di una determinata somma versata sul C/C solo nel momento in cui è maturata la disponibilità.
Gli istituti di credito prevedono vari tipi di conto corrente, ad es. a canone o con pagamento delle operazioni. Sono sempre più diffusi i cosiddetti conti Internet, ossia i conti correnti a canone zero o molto basso, che hanno un’operatività soprattutto su Internet.
L’art. 119 del D.Lgs. n. 385/93 dispone che gli estratti conto si intendono approvati trascorsi 60 giorni di calendario dal ricevimento senza che il cliente si opponga.
Quanto alla tutela e garanzia del risparmio, i conti correnti sono soggetti al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (v. Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi), che tutela i depositi per importi fino a 100.000 euro. Diversamente dagli altri Paesi Europei, al fondo non vengono fatti accantonamenti al termine di ogni anno solare, né sono presenti riserve monetarie.
I fondi di garanzia sono alimentati dagli Stati membri e dalle banche che vi hanno sede legale, limitatamente all’esposizione delle filiali poste nel territorio nazionale.
Solamente a queste lo Stato può imporre l’adesione al fondo: infatti lo Stato non ha giurisdizione sulle filiali estere di banche aventi sede legale nello Stato, né sulle sedi nazionali di banche di diritto estero. Perciò i fondi di garanzia coprono i depositi dei cittadini di uno Stato membro, presso filiali nazionali di banche aventi sede legale nello Stato.
Ad esempio, l’Italia garantisce i depositi presso filiali situate in Italia di banche aventi sede legale in Italia. Invece non sono garantiti i conti correnti domiciliati presso filiali estere di nostre banche, né i conti correnti di cittadini italiani presso filiali presenti in Italia di banche di diritto estero.
Se si presenta un’emergenza tale principio viene derogato e gli Stati membri intervengono con apposita legge a garanzia dei depositi dei cittadini, anche di quelli nelle filiali nazionali di banche straniere, sebbene queste non siano obbligate ad alimentare i fondi di garanzia. Spesso si tratta di un anticipo, salvo buon fine, del recupero del credito dal Paese nel quale la banca ha sede legale.
Giurisprudenza
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nei rapporti privati fra banca e cliente, l’estratto conto corrente integrale, elaborato a partire dal saldo zero e dalla data dell’apertura conto, ha valore legale come prova di pagamento, e della conseguenza esistenza di un debito/credito da parte di una delle due controparti del rapporto bancario. Tuttavia, l’estratto conto è opponibile solamente in casi limitati nei rapporti di diritto pubblico all’Agenzia delle Entrate, all’agente di riscossione fiscale e alla Pubblica amministrazione italiana, difettando del duplice requisito della certificazione della data e della certificazione del titolo di pagamento, laddove la causale è un’informazione prodotta unilateralmente dal correntista. L’associazione fra il conferimento in denaro e l’adempimento di una determinata prestazione obbligatoria è certificato dalla firma del creditore mediante la quietanza di pagamento.
In tema di contratto di corrente bancario, incombe in capo al correntista che agisce in ripetizione, ai sensi dell’art. 2697 c.c., non solo l’onere della produzione integrale degli estratti conto dai quali desumere le somme che si assumono illegittimamente pagate alla banca e delle quali si rivendica la ripetizione, ma altresì l’onere di provare la natura ripristinatoria delle rimesse e, dunque, l’esistenza di affidamenti.