Accedi

Contratto a favore di terzo

Riferimenti normativi

Articoli 1411 e ss. del Codice Civile

 

Il contratto a favore di terzo è un contratto tra promittente e stipulante, in cui lo stipulante devia gli effetti che il negozio produrrebbe in suo favore, in favore di un terzo.

Il soggetto terzo rimane sempre estraneo al negozio, le cui parti rimangono comunque promettente e stipulante.

Il terzo è un soggetto estraneo al contratto tra stipulante e promettente e, pertanto, l’acquisto del diritto avviene per effetto della conclusione del contratto da altri stipulato.

L’acquisto si verifica automaticamente per effetto della conclusione del contratto, non essendo necessaria alcuna dichiarazione da parte del terzo e neppure la sua conoscenza.

Poiché egli è estraneo al contratto non è richiesta nemmeno la sua capacità di agire, anzi neanche occorre la sua esistenza al momento in cui il contratto stipulato.

Non vi sarà acquisto di diritti se non quando il terzo verrà a desistenza, salvo la possibilità di attribuzione di diritti al concepito.

 

Nel nostro ordinamento vige il principio di relatività del negozio giuridico; applicazione del più generale principio dell’indipendenza delle sfere giuridiche individuali.

Il principio di relatività è sancito dall’art. 1372 c.c. per cui il contratto ha forza di legge tra le parti e non produce effetti rispetto ai terzi se non in casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

Questa norma va combinata con l’art. 1411 c.c. per cui si conclude che il contratto non produce effetti rispetto ai terzi, salvo che non sia stipulato loro favore.

La tutela dell’interesse del terzo, a cui vantaggio gli effetti si sono prodotti, assicurata dal potere di rifiuto.

 

L’art. 1372,2 c.c. ammette che, sia pure nei soli casi espressamente previsti, il negozio possa produrre effetti rispetto ai terzi. Questi effetti possono essere diretti o indiretti.

L’efficacia diretta per il terzo si ha sia in tema di successione a causa di morte (per esempio in caso di legato che si acquista senza bisogno di accettazione, anche se è consentita la rinuncia: art. 649 c.c.), sia in tema di contratti (con il contratto a favore di terzo appunto), sia nei negozi giuridici unilaterali dove l’effetto, senza la partecipazione di terzi, è normale ( per esempio in caso di procura, revoca, remissione del debito).

 

Da sottolineare che l’efficacia diretta per il terzo è ammessa solo se vantaggiosa; non è possibile produrre direttamente effetti svantaggiosi nella sfera giuridica del terzo.

L’efficacia indiretta per il terzo si ha quando ricadono sul terzo soltanto conseguenze ulteriori dell’attività giuridica da altri posta in essere.

Ipotesi tipica si ha nel contratto stipulato a titolo oneroso dall’erede apparente con il terzo di buona fede (art. 534,2 c.c.); questo contratto produce effetti indiretti nei confronti dell’erede vero, tenuto a rispettare il negozio stipulato dall’erede apparente.

 

Altro esempio si ha nella vendita con patto di riscatto, che non può produrre effetti anche nei confronti del terzo subacqueo niente dal compratore(1504).

La deviazione può avere ad oggetto sicuramente effetti obbligatori; la dottrina preferibile ritiene che possa avere anche effetti reali.

In passato si riteneva che il contratto a favore del terzo non potesse avere effetti reali e a sostegno della tesi negativa si ascoltavano varie argomentazioni.

 

In primo luogo, il principio consensualistico che si riteneva non venisse rispettato. Infatti, il terzo pur non avendo prestato il suo consenso acquistava comunque il diritto. Questi effetti reali inoltre si ritiene che comportassero per il terzo anche degli oneri, perché oltre l’acquisto del diritto, sorgeva in capo al terzo anche l’obbligo di pagare il  debito relativo al prezzo. Tutte queste argomentazioni sono state superate dalla dottrina prevalente, la quale oggi ammette la deviazione.

La deviazione può essere anche parziale nel senso che si possono deviare anche solo alcuni degli effetti del contratto o anche dello stesso diritto: ad esempio ci può essere la riserva del diritto di usufrutto e la deviazione della nuda proprietà.

Quanto alla funzione, il contratto a favore di terzo consente la contemporanea realizzazione, attraverso una sola operazione giuridica, di due diversi atti di disposizione: uno dal promittente allo stipulante e l’altro dallo stipulante al terzo.

L’acquisto del terzo è automatico ed immediato e si realizza nel momento in cui stipulante e promittente si scambiano il consenso e ciò anche se il terzo non è a conoscenza della stipulazione in suo favore.

 

Il contratto si perfeziona solo tra le parti del negozio e non è necessaria la presenza del terzo il quale acquista comunque.

È vero che questa norma consente un’ingerenza nella sfera giuridica del terzo, al quale comunque derivano solo effetti vantaggiosi, ma è anche vero che il terzo ha diritto di rifiutare.

 

Il terzo può fare due cose:

1) dichiarare di voler approfittare (questa dichiarazione non ha valore di accettazione ma è una dichiarazione di ratifica);

2) dichiara di voler rinunciare.

Elemento necessario per la configurazione del contratto a favore del terzo è l’nteresse dello stipulante perché è la causa della deviazione ovvero è la causa del trasferimento giuridico.

Questa causa può essere una causa liberale (che realizza una donazione indiretta a favore del terzo, v. Donazione indiretta) oppure una causa solvendi.

 

Giurisprudenza

Il contratto a favore del terzo è valido se lo stipulante vi abbia interesse (art. 1411 c.c.) e se entrambe le parti contraenti abbiano previsto e voluto una prestazione a favore di terzo estraneo al contratto.

Corsi Correlati