Nel contratto autonomo di garanzia, il garante, generalmente rappresentato da una banca o una compagnia di assicurazioni, viene incaricato dal debitore di assumere l’impegno, nei confronti di un creditore, ad effettuare una determinata prestazione, nell’ipotesi in cui il debitore non adempia alle proprie obbligazioni.
In questo contratto, il garante è tenuto a pagare “a semplice richiesta del garantito” e sul presupposto dell’inadempimento del debitore principale.
Il contratto autonomo di garanzia rappresenta una forma di garanzia personale atipica con la quale, in altre parole, presupponendo un contratto principale, un terzo si impegna nei confronti del creditore, ad eseguire una determinata prestazione, nell’eventualità che il debitore non adempia al contratto principale.
Il contratto di garanzia, concluso fra il creditore e il garante (il terzo), si caratterizza per l’autonomia rispetto al contratto principale e per la disomogeneità delle prestazioni, se confrontate con quelle scaturenti dal contratto principale.
Corollario immediato dell’autonomia del contratto di garanzia rispetto al contratto principale è la generale inopponibilità, da parte del garante, delle eccezioni che il debitore principale avrebbe potuto opporre al creditore e relative al contratto principale, quali, a titolo esemplificativo, la sua annullabilità o rescindibilità ovvero l’inadempimento allo stesso da parte del creditore.
Il garante non può, quindi, rifiutarsi di pagare sostenendo che il rapporto obbligatorio sottostante (contratto principale in relazione al quale ha prestato la garanzia) non esiste o è invalido, come invece potrebbe fare nel caso di fideiussione (v. Fideiussione).
Il garante potrà soltanto evitare il pagamento:
– dimostrando che il beneficiario agisce con dolo (c.d. exceptio doli), in quanto escute la garanzia pur non ricorrendo i presupposti per poterlo fare (ad esempio perché il rapporto principale sia stato regolarmente adempiuto, oppure qualora il rapporto principale non sia stato adempiuto per forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta);
– proponendo eccezioni che attengano a nullità del contratto in relazione al quale ha prestato garanzia per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, poiché in questi casi verrebbe assicurato un risultato vietato dall’ordinamento.
In definitiva il garante è estraneo completamente al rapporto principale e ha soltanto azione di regresso nei confronti del debitore principale, il quale, successivamente, avrà la possibilità di agire nei confronti del creditore per la ripetizione della prestazione non dovuta (ad esempio se l’obbligazione principale è nulla).
Giurisprudenza
Se la causa della fideiussione è garantire l’adempimento dell’obbligazione altrui, la causa del contratto autonomo di garanzia è tenere indenne il creditore dall’inadempimento di tale obbligazione mediante il tempestivo pagamento di una somma di denaro predeterminata, trasferendo così in capo al garante il rischio economico relativo all’obbligazione principale
Come precisano le Sezioni Unite, infatti, mentre il fideiussore è un “vicario del debitore”, l’obbligazione del garante autonomo è qualitativamente diversa rispetto a quella garantita, in quanto non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.