I contratti sono classificati in base al momento in cui si perfeziona il vicolo (contratti consensuali, contratti reali), in base agli effetti (contratti ad effetti obbligatori, contratti ad effetti reali), in base all’efficacia nel tempo (contratti ad esecuzione istantanea, contratti ad esecuzione periodica), in base al rapporto tra le prestazioni (contratti a prestazioni corrispettive, contratti con obbligazione a carico di una sola parte, contratti bilaterali imperfetti e contratti associativi, contratti commutativi, contratti aleatori).
Rispetto al momento in cui si perfeziona il vicolo, i contratti si distinguono in:
- contratti consensuali, che si perfezionano con lo scambio del consenso delle parti,
- contratti reali, che si perfezionano con la consegna della cosa.
Rispetto agli effetti, troviamo:
- contratti ad effetti obbligatori, che danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio,
- contratti ad effetti reali, che producono come effetto il trasferimento della proprietà di un bene determinato.
Rispetto all’efficacia nel tempo, i contratti si distinguono in:
- contratti ad esecuzione istantanea. I contratti ad esecuzione istantanea esauriscono i loro effetti in un solo momento e possono essere ad esecuzione immediata e ad esecuzione differita.
- contratti di durata. Nei contratti di durata, gli effetti si protraggono nel tempo e si distinguono in contratti ad esecuzione continuata, in cui la prestazione è unica e continua nel tempo, e contratti ad esecuzione periodica, in cui si hanno più prestazioni che sono ricorrenti a date prestabilite.
Rispetto al rapporto tra le prestazioni, troviamo i seguenti contratti:
- a prestazioni corrispettive: ogni parte è tenuta ad una prestazione. In tal caso tra le due prestazioni si stabilisce un nesso di corrispettività (sinallagma);
- con obbligazione a carico di una sola parte: si genera un obbligo a carico di una sola parte che è chiamata debitore;
- bilaterali imperfetti: anche se ciascuna parte può pretendere una prestazione, le prestazioni reciproche non sono legate dal nesso di corrispettività;
- associativi: due o più persone conferiscono beni per il conseguimento dello scopo comune;
- commutativi: le prestazioni sono corrispettive e economicamente equivalenti;
- aleatori: alla prestazione certa di una parte corrisponde una prestazione incerta dell’altra o entrambe le prestazioni sono incerte.