(v. anche Contratto di convivenza PRONTUARIO)
Riferimenti normativi
Articolo 1 commi 50 – 64 L. n. 76/2016
I contratti di convivenza sono accordi con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza, attraverso la regolamentazione dei rapporti patrimoniali della stessa ed alcuni limitati aspetti dei rapporti personali (ad es. la designazione dell’amministratore di sostegno). L’accordo può essere usato anche per disciplinare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza.
Possono essere stipulati da tutte le persone che, legate da vincolo affettivo, decidono di vivere insieme stabilmente (c.d. convivenza more uxorio).
Più precisamente, ci si riferisce all’unione di vita stabile tra due persone legate da affetto che decidono di vivere insieme al di fuori del legame matrimoniale o perché è loro preclusa la possibilità di sposarsi (ad esempio, due conviventi dello stesso sesso) o perché è loro precisa volontà quella di non soggiacere al vincolo matrimoniale.
Per poter predisporre un contratto di convivenza valido ed efficace è necessaria la sussistenza, tra le parti, di un legame tra due persone maggiorenni – di diverso o dello stesso sesso – unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza (ovvero mutamenti intervenuti nella loro composizione). Detta circostanza, tuttavia, non viene ritenuta un presupposto per la validità, quanto elemento probatorio ai fini dell’inizio della convivenza.
Il contratto di convivenza, così come le sue modifiche (anche in tema di regime patrimoniale) e la sua risoluzione, richiede la forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico (v. Atto pubblico) o scrittura privata autenticata (v. Scrittura privata autenticata) da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico (come, ad esempio, pattuizioni che condizionino il potere degli individui di autodeterminazione).
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il notaio o l’avvocato che ha ricevuto l’atto deve trasmetterne copia, entro i successivi 10 giorni, al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe, conformemente al regolamento anagrafico della popolazione residente
Il contratto di convivenza contiene l’indicazione dell’indirizzo di ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo.
Esso può, inoltre, può contenere:
– l’indicazione della residenza;
– le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
– il regime patrimoniale della comunione dei beni, che può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza;
– la designazione dell’altro quale proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, ed in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
– l’indicazione del convivente come futuro tutore, curatore o amministratore di sostegno, in caso ne ricorrano i presupposti.
Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine (v. Termine) o condizione (v. Condizione), che se inseriti si hanno per non apposti.
Il contratto di convivenza è nullo qualora esso venga stipulato:
– in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
– in assenza di una reale convivenza di fatto;
– da persona minore di età;
– da persona interdetta giudizialmente;
– in caso di condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.
Gli effetti del contratto restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio consumato o tentato, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.
Quanto agli effetti, è possibile disciplinare i diversi aspetti patrimoniali che riguardano:
– le modalità di partecipazione alle spese comuni, e quindi la definizione degli obblighi di contribuzione reciproca nelle spese comuni o nell’attività lavorativa domestica ed extradomestica;
– i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza (potendo addirittura definire un sorta di regime di comunione o separazione);
– le modalità di uso della casa adibita a residenza comune (sia essa di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi i conviventi ovvero sia in affitto);
– le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza al fine di evitare, nel momento della rottura, discussioni e rivendicazioni;
– la facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica (o qualora la capacità di intendere e di volere di una delle parti risulti comunque compromessa), o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.
Dal contratto di convivenza nascono dei veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto.
Pertanto la violazione di taluno degli obblighi assunti con il contratto di convivenza legittima l’altra parte a rivolgersi al giudice per ottenere quanto le spetta. La durata “naturale” del contratto di convivenza coincide con la durata del rapporto di convivenza. E’ logico quindi subordinare gli effetti del contratto alla permanenza del rapporto di convivenza.
Ciò non toglie che vi siano alcuni accordi destinati a produrre i loro effetti proprio a partire dalla cessazione del rapporto di convivenza: si pensi a tutti gli accordi che fissano le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza.
Se nel contratto sono contenuti anche accordi di questo tipo, alla cessazione del rapporto di convivenza, il contratto continuerà a trovare applicazione proprio per disciplinare la fase di definizione dei rapporti patrimoniali e la divisione dei beni comuni.
Sono ritenute ammissibili clausole volte alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali inerenti il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei figli, posto che incombe su entrambi i genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole.
Si tratterebbe, comunque, di clausole sempre suscettibili di essere revocate e modificate se ciò fosse richiesto al fine di perseguire l’interesse dei figli (da considerarsi sempre preminente rispetto all’interesse dei conviventi al rispetto degli accordi tra gli stessi intervenuti).
Le parti possono riservarsi, con apposite clausole inserite nel contratto di convivenza, la facoltà di recesso.
L’esercizio della facoltà di recesso potrà, a seconda di quanto pattuito dalle parti:
– essere totalmente libero ovvero essere subordinato al verificarsi di determinati eventi o condizioni;
– essere gratuito o essere subordinato al pagamento, all’altra parte, di un corrispettivo (multa penitenziale).
Giurisprudenza
Secondo la giurisprudenza, il diritto all’unità della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana, talché ne deve essere riconosciuta la sussistenza anche in un rapporto di convivenza di fatto, la cui natura stabile e duratura sia acclarata ai sensi dell’articolo 1, comma 37, l. n. 76/2016, tenuto conto della evoluzione del concetto di famiglia, comprensivo delle unioni di fatto tra individui (anche dello stesso sesso), e della progressiva e conseguente valorizzazione della convivenza stabile quale fonte di effetti giuridici rilevanti, in conformità dei principi foggiati agli articoli 2·della Costituzione e all’articolo 8 della Cedu, siccome inverati nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo.
La convivenza di fatto, inoltre, può essere provata esclusivamente con la dichiarazione anagrafica prevista dalla l. n. 76 del 2016 e dal regolamento di cui al d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223.