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Contratto fiduciario

Riferimenti normativi

Articoli 1322,2 del Codice Civile

 

Il contratto fiduciario è un negozio traslativo atipico, cioè un negozio giuridico in cui la causa del trasferimento della proprietà è diversa da quelle tipicamente previste dalla legge (v. Contratto – Classificazioni).

La causa, infatti, risiede in un patto di fiducia che unisce due negozi giuridici: uno che trasferisce un diritto o attribuisce una situazione giuridica ad un soggetto e l’altro che fa nascere in capo a questo soggetto l’obbligazione di restituire il diritto a chi glielo ha trasferito o ad un terzo.

Prima di approfondire l’istituto del contratto fiduciario è opportuno premettere come si individua e si declina il concetto di fiducia.

 

Ad oggi si individua:

– la proprietà fiduciaria, in cui il proprietario del bene gode e dispone dello stesso a vantaggio di un altro soggetto che ne ha interesse;

– il contratto fiduciario, in cui la proprietà di un bene o di un diritto è trasferita da un soggetto ad un altro in forza di un pactum fiduciae.

 

Il contratto fiduciario è un contratto bilaterale che può essere di due tipi: cum amico o cum creditore.

Nel primo caso si tutela l’interesse del fiduciante, il quale, trasferisce una situazione giuridica al fiduciario, che si impegna a mantenerla e gestirla per un dato tempo, trascorso il quale dovrà restituirgliela o alienarla ad altro soggetto da questo indicatogli.

Si ha fiducia cum amico, per esempio, quando le parti stipulano una vendita a scopo di locazione. Si cerca dunque di utilizzare il contratto di vendita per uno scopo “minore” rispetto a quello del trasferimento della proprietà, ovvero per concedere in godimento un bene che, sulla base di un patto, dev’essere successivamente restituito.

 

Nel secondo caso, invece, si favorisce l’interesse del fiduciario il quale, creditore nei confronti del fiduciante, riceve un suo bene per il tempo necessario a garantirgli il pagamento del debito. Una volta adempiuta l’obbligazione, il fiduciario restituisce il bene al fiduciante. Anche in questo caso il bene può essere dato in consegna a un terzo soggetto in cui entrambe le parti nutrono fiducia, con l’obbligazione di questo a riconsegnare il bene al fiduciario creditore qualora il fiduciante non assolva il proprio debito.

 

In queste ipotesi si ha, dunque, di un trasferimento a scopo di garanzia, che, tuttavia, si tende a ritenere nullo, in quanto potenzialmente lesivo del divieto di patto commissorio di cui all’articolo 2744 del codice civile.

 

Dal contratto fiduciario discendono vari effetti.

L’effetto principale è quello che trasferisce la proprietà dal fiduciante al fiduciario. Tra gli altri effetti, a vantaggio del fiduciante, vi sono le obbligazioni assunte dal fiduciario (amministrare e conservare quanto ricevuto dal fiduciante secondo la sua volontà; restituire il bene al termine del contratto).

Il contratto fiduciario è nullo quando viene utilizzato per eludere norme di legge imperative dando origine a un contratto in frode alla legge di cui all’articolo 1344 del codice civile.

La giurisprudenza in particolare si è soffermata sulla frode alla legge nel caso in cui il contratto fiduciario, con fiducia cum creditore, realizzi una vendita a scopo di garanzia in conflitto con il divieto di patto commissorio. Un esempio è cercare di eludere la disciplina sulla durata delle locazioni per gli immobili urbani con la stipula di un contratto di vendita con patto di fiducia attribuendogli natura di locazione.

 

 

Quanto ai rapporti con i terzi, come detto, il fiduciante si spoglia di ogni diritto reale in suo possesso trasferendo per intero la proprietà del bene in capo al fiduciario. Quest’ultimo dunque assume la piena titolarità della proprietà e diventa attaccabile da suoi eventuali creditori.

Tuttavia in questa ipotesi vi è la possibilità di fare ricorso all’art. 1707 c.c. dettato in tema di mandato, per cui i creditori del mandatario (in tal caso il fiduciario) non possono soddisfare le loro pretese sui beni che il mandatario, in esecuzione del mandato, ha acquistato in nome proprio, purchè, con riferimento ai beni mobili e ai crediti, il mandato (in tal caso il contratto fiduciario) risulti da una scrittura avente data certa anteriore al pignoramento. E purchè, qualora si tratta di beni immobili o mobili registrati, sia stata fatta la trascrizione dell’atto di trasferimento o della domanda giudiziale utile al suo conseguimento anteriormente al pignoramento.

 

 

Quando i creditori sono del fiduciante, possono surrogarsi a questo per riscuotere il credito direttamente dal fiduciario. Salvo il disposto dell’art. 1707 c.c., il fiduciario è obbligato ad adempiere non potendo eccepire a sua tutela il patto di fiducia.

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