Accedi

Contratto (Invalidità)

Riferimenti normativi

Articoli 1418 e ss. del Codice Civile


L’invalidità del contratto incide sulla validità (esistenza del contratto), ovvero agisce sulla produzione degli effetti. Si distingue in invalidità assoluta (che genera la nullità del contratto) e in invalidità relativa (che provoca l’annullabilità del contratto). Quando il contratto è nullo, è come se questo non è mai esistito.

Il contratto è nullo quando:

– è espressamente previsto dalla legge (nullità testuale);

– manca uno degli elementi essenziali;

– la causa è illecita;

– l’oggetto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile;

– il motivo è illecito e comune ad entrambi le parti.

 

La mancanza di un requisito indispensabile si riscontra in quattro casi:

– manca l’accordo, ovvero la proposta e l’accettazione sono diversi;

– l’oggetto non esiste;

– manca la causa, o si stipula un contratto con il quale si acquista un bene di cui il contraente è gia proprietario;

– manca la forma quando questa è prevista dalla legge.

 


Quando il contratto è annullabile, questo cessa di produrre gli effetti ed è retroattivo.

Il contratto è annullabile solo nei casi previsti dalla legge, ovvero quando:

  • il contratto è stato stipulato da una persona affetta da incapacità legale o da incapacità naturale: il contratto stipulato da un’incapace legale è annullabile poiché è stato sottoscritto da un incapace di agire; il contratto stipulato da un incapace naturale è annullabile se provoca un grave pregiudizio all’incapace e se l’altro contraente è in mala fede.
    – una delle parti è affetta da un vizio della volontà (errore, dolo, violenza): l’errore si verifica quando il contraente conosce in modo sbagliato situazioni determinanti ai fini della decisione di stipulare o meno il contratto. Il dolo si qua quando un contraente è indotto da raggiri o inganni. Se il contraente non avrebbe stipulato il contratto si parla di dolo determinante, se avrebbe stipulato il contratto con condizioni diverse si parla di dolo incidente. La violenza è definita come la minaccia di un male ingiusto e notevole per cui il contraente è indotto a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato o avrebbe stipulato a condizioni diverse.

 

Le principali differenze tra la nullità e l’annullabilità sono:

  • la nullità non ha mai prodotto effetti mentre l’annullabilità produce i suoi effetti fino a quando il contratto non viene annullato;
  • la nullità opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio mentre l’annullamento può essere dichiarato solo dalla parte lesa ed non è rilevabile d’ufficio;
  • la nullità non si prescrive mai mentre l’annullabilità di prescrive in 5 anni;
  • la nullità è insanabile anche se un contratto nullo può essere convertito in un contrato che abbia gli stessi requisiti di forma e sostanza solo se le parti non erano consapevoli che il contratto precedente era nullo. L’annullabilità viene sanata, per effetto della prescrizione dell’azione di annullamento o per effetto della convalida. Si ha la convalida quando la parte lesa, cosciente del fatto che il contratto che ha stipulato è annullabile, vuole eseguire il contratto come se fosse valida. La convalida può essere anche tacita se la parte lesa compie degli atti che fanno presupporre l’accettazione del contratto, anche se questo è annullabile.
  • effetti verso i terzi: la nullità del contratto impedisce il trasferimento della proprietà.

 

Per quanto riguarda le cose mobili (v. Beni mobili) vale la regola ‘possesso vale titolo’ (v. Possesso vale titolo) secondo la quale chi ottiene in buona fede la consegna di una cosa mobile in base ad un contratto valido ne diventa proprietario anche se il suo dante causa non ne era il proprietario.

L’annullabilità non è, tranne quando dipende da incapacità legale, opponibile a terzi.

Corsi Correlati