(v. anche Contratto preliminare e Comunione legale)
Riferimenti normativi
Articoli 1351 e 177 e ss. del Codice Civile
Preliminare di acquisto di beni in comunione legale
Due coniugi sono coniugati in comunione dei beni e solo uno dei due stipula il contratto preliminare di acquisto.
Il diritto ad ottenere la stipula del contratto definitivo è un credito che non cade in comunione legale (perché i crediti che cadono in comunione legale sono solo quelli suscettibili di valutazione economica, secondo quanto statuito dalla Cassazione), per cui il diritto alla stipula del contratto definitivo è solo del coniuge stipulante.
Questo perché l’art 177 c.c. stabilisce che cadono in comunione gli acquisti, non i diritti a stipulare i definitivi (in questo l’acquisto non c’è ancora).
Dunque, sarà solo il promissario acquirente che potrà eventualmente agire ex art. 2932 c.c. All’esito della sentenza ex art. 2932 c.c., ai sensi dell’art. 177 c.c., il bene cade in comunione, come ogni acquisto.
Preliminare di vendita di beni in comunione legale
Due coniugi sono coniugati in comunione e solo uno dei due stipula il contratto preliminare di vendita.
Nel caso di preliminare stipulato da uno solo dei coniugi in comunione legale, il contratto è annullabile sulla base del combinato disposto degli artt. 180,2 e 184,4 c.c., per cui sono annullabili non solo gli atti di disposizione e di alienazione del bene comune, ma anche gli altri atti di straordinaria amministrazione – che incidano sul patrimonio dei coniugi in comunione legale – compiuti da uno solo di essi e che riguardano beni immobili o mobili registrati.
Il contratto preliminare è un atto di straordinaria amministrazione che è valido e produttivo di effetti nei confronti dei terzi finché non venga proposta azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente nel termine ex art .184 c.c. Ciò in quanto nella comunione legale ciascun coniuge è legittimato a disporre dell’intero, salva la tutela offerta dall’azione di annullamento concessa all’altro coniuge. Il terzo che ha comprato, finché non c’è l’annullamento, può agire ex art. 2932 c.c., ma in tal caso c’è un litisconsorzio necessario anche nei confronti del coniuge non stipulante (che subirà gli effetti della sentenza costitutiva).
Giurisprudenza
Poiché la comunione legale fra i coniugi, di cui all’art, 177 c.c., riguarda gli acquisti (ossia gli atti implicanti l’effettivo trasferimento della proprietà della res o la costituzione di diritti reali sulla medesima), non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all’acquisizione di una res, non sono suscettibili di cadere in comunione, nel caso di contratto preliminare di vendita stipulato da uno solo dei coniugi, l’altro coniuge non può vantare alcun diritto, né tanto meno è legittimato a proporre la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.
Per l’esecuzione in forma specifica, a norma dell’art. 2932 c.c., di un preliminare di vendita di un bene immobile rientrante nella comunione legale dei coniugi, non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i promittenti venditori, ma è sufficiente il consenso del coniuge non stipulante, traducendosi la mancanza di detto consenso in un vizio di annullabilità, da far valere, ai sensi dell’art. 184 c.c., nel rispetto del principio generale della buona fede e dell’affidamento, entro il termine di un anno, decorrente dalla conoscenza dell’atto o dalla trascrizione.