Riferimenti normativi
Articoli 162 e ss. del Codice Civile
Disciplina
La Legge disciplina una specifica pubblicità delle Convenzioni matrimoniali (ossia lo strumento predisposto – cd. annotazione – per rendere facilmente conoscibili determinati fatti, dando agli interessati la possibilità di venirne a conoscenza).
Le convenzioni o la scelta del regime di separazione dei beni devono essere annotate a margine dell’atto di matrimonio comprese la data del contratto, le generalità del notaio rogante e dei contraenti per essere opponibili ai terzi che vogliano acquisire un diritto sui beni oggetto delle stesse.
Nel caso in cui tali convenzioni abbiano ad oggetto beni immobili o mobili registrati è richiesta la trascrizione come forma di pubblicità notizia dal momento che è necessaria l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio anche in questo caso per l’opponibilità ai terzi.
Viceversa, gli atti di acquisto di beni personali non sono annotabili a margine dell’atto di matrimonio ma devono essere trascritti (ad es.: la trascrizione nei registri immobiliari dell’acquisto di un immobile personale).
In ogni caso i beni intestati ad uno solo dei coniugi si considerano comuni all’altro a meno che non risulti dalle annotazioni sui registri dello stato civile che i coniugi hanno scelto la separazione dei beni o altro regime convenzionale.
Giurisprudenza
La scelta di regime di separazione, espressa in forma scritta, alla presenza di due testimoni, davanti al ministro del culto cattolico officiante, ancorché non annotata nell’atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile, nei rapporti interni tra i coniugi mantiene la sua validità.
Ai sensi degli artt. 162 e 163 cod. civ. affinché la pubblicità relativa alla stipula e alle modifiche delle convenzioni matrimoniali renda le stesse opponibili ai terzi è necessaria e sufficiente l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio iscritto nel registro depositato presso gli uffici del Comune di celebrazione, poiché è presso questi uffici che i terzi interessati hanno l’onere di recarsi per avere conoscenza di come siano stati regolati i rapporti patrimoniali tra i coniugi e non anche presso altri uffici. La circostanza che l’ordinamento dello stato civile prescrive che i registri siano tenuti dall’ufficiale dello stato civile in doppio originale e che un originale sia trasmesso al procuratore della Repubblica per il deposito presso la cancelleria del tribunale individua una modalità che soddisfa scopi di interesse pubblico che trascendono quelli della pubblicità e, del resto, l’estratto dell’atto di matrimonio si identifica solo con quello a firma dell’ufficiale dello stato civile. Al riguardo, infatti, deve osservarsi che se il legislatore avesse preteso una doppia annotazione delle convenzioni matrimoniali ai fini della tutela dei terzi l’avrebbe espressamente prevista e non si sarebbe limitato ad imporre al notaio rogante di richiedere l’annotazione all’ufficiale dello stato civile.