Con riferimento alle prospettive successorie del soggetto convivente, esse sono, praticamente, salvo quanto si dirà in seguito con riferimento allo speciale diritto di abitazione previsto in favore del convivente superstite, quasi nulle per legge.
Il convivente non gode, infatti, di alcun diritto successorio nei confronti del defunto, essendo equiparato sostanzialmente ad un estraneo dal punto di vista della successione legittima.
Se nella coppia muore un convivente senza lasciare testamento, il superstite non ha alcun diritto alla successione, in quanto non è considerato un successibile del defunto, a meno che il contratto di convivenza contenga delle clausole che riguardano le regole patrimoniali di entrambi in caso di decesso.
L’unico modo per assicurare una protezione della persona amata per i conviventi – che non godrebbero, altrimenti, di alcun diritto successorio – è redigere un testamento che stabilisca di nominare erede quello superstite.
Con il testamento si può, altresì, prevedere di lasciare ad esso la proprietà, l’usufrutto o il diritto di abitazione della casa; ovvero, ancora istituire un legato a favore del convivente su certi diritti.
Si potrebbe, inoltre, prevedere un obbligo di mantenimento del convivente.
Altro strumento cui è possibile fare ricorso per il convivente è il trust (v. Trust). I beni costituiti in trust a beneficio del convivente, “migrano” dal patrimonio del disponente a quello del trustee, il quale tuttavia è tenuto alla sola ed esclusiva gestione in vista del futuro trasferimento al beneficiario, e può essere in ogni momento revocato dal disponente fino alla di lui morte.
Altra soluzione operabile, se l’immobile dove i conviventi coabitano è cointestato, è l’alienazione della proprietà dello stesso, con riserva di usufrutto e reciproco diritto di accrescimento.
Ove invece la casa di abitazione dei conviventi sia di esclusiva proprietà di uno solo di essi, questo potrebbe alienarla a terzi, con riserva di usufrutto per sé e dopo di sé per l’altro convivente.
Se i conviventi intendano acquistare una casa in comunione (ordinaria), per tutelare l’interesse di entrambi alla prosecuzione della titolarità dell’intera abitazione anche dopo la morte di uno di loro, essi potrebbero acquistare ciascuno: la nuda proprietà di metà casa e l’usufrutto dell’altra metà. In questo modo, alla morte del primo, l’altro rimarrà titolare in piena proprietà di metà casa e usufruttuario dell’altra metà.
Altra soluzione percorribile riguarda la possibilità di imporre il vincolo di destinazione (v. Vincolo di destinazione) per testamento.
Quanto disposto con il testamento, tuttavia, deve – sempre – confrontarsi con il limite della quota di legittima spettante agli eredi necessari.
Il convivente, essendo equiparato dalla legge ad un estraneo, può essere beneficiato per testamento nei limiti della quota disponibile.
A prescindere da tali forme negoziali, tra l’altro esistenti già prima della L. 76/2016, il legislatore riformista ha voluto positivizzare tre determinati diritti successori in capo ai conviventi:
1) Il diritto di abitazione della casa di comune residenza.
La legge fa salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies del Codice civile per il caso in cui vi siano figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti: in tal caso viene assegnato al convivente, su provvedimento giudiziale conseguente alla cessazione del rapporto di convivenza, un diritto personale di godimento (non il diritto di abitazione) sulla casa familiare.
Fuori da questa ipotesi, nei casi di premorienza di uno dei due conviventi, l’altro ha diritto all’abitazione per due anni ovvero per un periodo pari alla convivenza, se superiore, e comunque non oltre i cinque anni.
Ove con la coppia di conviventi coabitassero figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non superiore a tre anni.
Il diritto di abitazione (seppur limitato rispetto a quello previsto nei confronti di coniuge superstite ex art. 540 cpv. del Codice civile e di unito civilmente superstite ex art. 1 co. 21 L. 76/2016) viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitarvici stabilmente, contragga matrimonio od unione civile, ovvero intraprenda una nuova convivenza di fatto;
2) Il diritto di succedere al convivente premorto nel contratto di locazione della casa adibita a comune residenza da quest’ultimo stipulato.
3) Il diritto a ricevere il risarcimento del danno nel caso in cui l’altro convivente muoia per una causa derivante da fatto illecito compiuto da terzi.
In definitiva:
L’aspetto forse maggiormente importante per i conviventi riguarda, quindi, proprio l’abitazione, dal momento che la loro relazione si qualifica proprio in ragione della convivenza sotto lo stesso tetto.
Con riferimento all’immobile di abitazione, la sorte del convivente superstite dipende, in definitiva, dalle varie situazioni verificabili, che occorre singolarmente prendere in considerazione.
La prima ipotesi da analizzare è quella in cui l’immobile adibito alla convivenza sia di proprietà del defunto.
Nel caso in cui il convivente defunto sia il proprietario della casa in cui abita la coppia di fatto, il convivente superstite ha il diritto di continuare a vivere nello stesso immobile per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, ma comunque non oltre i cinque anni.
La legge sulle unioni civili fa un preciso riferimento a quanto stabilito dal Codice civile sull’attribuzione del godimento della casa, che deve tenere conto in via prioritaria dei figli: in pratica, se nella stessa abitazione vivono figli minorenni o disabili del convivente superstite, quest’ultimo può continuare ad abitarci per un periodo non inferiore a 3 anni. Questo diritto verrà, tuttavia, a cadere se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa comune; o in caso di matrimonio, unione civile o nuova convivenza di fatto.
Il secondo caso riguarda l’ipotesi in cui l’immobile appartenga in comproprietà ad entrambi i soggetti conviventi. In tal caso, in mancanza di testamento, si crea una comproprietà tra il convivente superstite e gli eredi del defunto. Ciascuno di loro ha la facoltà di chiedere in qualsiasi momento lo scioglimento della comunione. Nel caso in cui nessuno di loro voglia acquistare la quota degli altri, l’immobile viene materialmente diviso oppure venduto all’asta con la conseguente ripartizione dei soldi ricavati dall’incanto.
Gli eredi, inoltre, potrebbero chiedere al convivente superstite il pagamento di un affitto per la quota di comproprietà del defunto se lasciato in godimento.
Altra ipotesi si ha se la casa è affittata al convivente defunto. Quando muore il convivente a cui risulta intestato il contratto di affitto della casa in cui entrambi abitano, il convivente superstite ha il diritto di subentrargli nel contratto come titolare dello stesso.
Occorre, tuttavia, analizzare il caso particolare della locazione stipulata tra conviventi, in cui un convivente risulti proprietario dell’immobile e l’altro come affittuario.
Se muore il convivente proprietario, l’altro ha diritto a continuare la locazione fino alla scadenza del contratto. Gli eredi, quindi, non potranno entrare prima in possesso della casa, poiché subentrano in ogni rapporto attivo e passivo del defunto e sono tenuti a rispettare gli impegni che lui aveva preso quando era in vita.
È fatta salva la possibilità – comunque da dimostrare – che quel contratto fosse una sorta di “pro forma”, cioè che fosse un contratto simulato. In questo caso, gli eredi potrebbero agire in giudizio, purché, appunto, riescano a dimostrare tale circostanza.
Anche quando muore il convivente cui è stato assegnato un alloggio popolare, il convivente superstite ha diritto di subentrare nel contratto, sia che si tratti di una coppia eterosessuale oppure omosessuale.
Devono però a tal fine sussistere talune condizioni. In primo luogo non deve esservi un coniuge separato o dei figli minorenni frutto di un precedente matrimonio; in secondo luogo, la convivenza deve essere effettiva fino al momento del decesso.
La convivenza, inoltre, deve essere iniziata almeno 2 anni prima della morte .
Infine, ci devono essere i requisiti di reddito che consentono l’assegnazione dell’alloggio .
Strumenti cui il convivente può ricorrere:
- testamento che stabilisca di nominare erede quello superstite.
- attribuzione tramite testamento al convivente superstite – in funzione di quota ereditaria – la proprietà, l’usufrutto o il diritto di abitazione della casa.
- istituire per testamento un legato a favore del convivente su certi diritti.
- obbligo di mantenimento del convivente.
- Trust
- Vincolo di destinazione
- Polizza vita
- Altri diritti del convivente
Pur in mancanza di diritti successori, al convivente è garantito un diritto all’informazione.
Anche se non c’è il vincolo formale del matrimonio, il convivente superstite ha il diritto di accedere alla cartella clinica del defunto. Può farlo anche se gli eredi si oppongono, come confermato dal Garante della privacy. I medici di ospedali o di altre strutture sanitarie devono informare il convivente sulle eventuali opportunità di tipo terapeutico per chi è in attesa di trapianto e sulla natura o sulle circostanze del prelievo di organi.
Il convivente superstite non ha diritto alla pensione di reversibilità dell’altro, non rientrando nel novero dei soggetti aventi diritto , come stabilito dalla legge e confermato dalla giurisprudenza .
Il convivente superstite non ha diritto, inoltre, al TFR del defunto per gli stesso motivi appena esposti a proposito della pensione di reversibilità.
In caso di morte del convivente, invece, il convivente superstite ha diritto ad un permesso, ugualmente a quanto previsto per una coppia sposata. Se un convivente muore, l’altro ha diritto ha 3 giorni di permesso retribuito, purché la convivenza risulti da una certificazione anagrafica (esattamente come un matrimonio).