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Crediti ereditari

Riferimenti normativi

Articoli 727, 752, 754, 757, 760 e ss. del Codice Civile

 

Disciplina

I crediti del “de cuius”, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell’art. 752 c.c. prevista solo per i debiti (v. Debiti ereditari).

 

La diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727 c.c., il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, che, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l’unico credito succede nel credito al momento dell’apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall’art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione.

 

Ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.

 

Giurisprudenza          

Per quanto concerne i crediti di cui era titolare il de cuius, la Suprema Corte ha statuito che la regola dettata in materia di debiti ereditari non è applicabile ai crediti ed essi, entrando a far parte della comunione ereditaria, potranno essere riscossi, per l’intero (a differenza che per i debiti ereditari) da un solo coerede, senza che si configuri una situazione di litisconsorzio necessario tra i coeredi.

 

La giurisprudenza ha statuito che in relazione ai debiti ereditari pagati solo da uno dei coeredi legittimi, spetta al predetto il rimborso da parte degli altri eredi pro quota e ciò a prescindere dall’azione di rendiconto tra coeredi, in quanto trattasi di debito proprio della massa ereditaria per il quale ciascuno dei coeredi risponde pro quota ai sensi degli art. 752 e 754 c.c. ed ha diritto di rivalsa verso gli altri coeredi.

Ai debiti ereditari già esistenti al momento dell’apertura della successione, vanno poi assimilati ontologicamente i debiti a carico della massa (ad esempio quelli per spese funerarie o per imposte di successione), perché , pur essendo venuti ad esistenza dopo la morte del de cuius si trasmettono anch’essi agli eredi ex lege e costituiscono il passivo ereditario. Per contro i crediti ereditari entrano a far parte della comunione ereditaria e vi restano sino allo scioglimento della stessa per effetto della divisione e quindi non è possibile opporre in compensazione a tali debiti i crediti della massa sino al momento della divisione.

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