Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino de cuius. Esso rappresenta, letteralmente, “colui della cui eredità si tratta”. Il de cuius è il soggetto deceduto il cui patrimonio è oggetto di successione (v. Successione mortis causa)
La successione è il fenomeno per il quale un soggetto, che viene denominato successore o avente causa, subentra ad un altro, autore o dante causa, nella titolarità di uno o più rapporti giuridici, sia attivi che passivi.
Il fondamento dell’istituto della successione si rinviene sia in un’esigenza di natura economica e sia in ragioni di carattere sociale e familiare. La morte di un individuo, infatti, fa sorgere l’esigenza negativa che un patrimonio non resti privo di titolare, onde evitare, da un lato, lotte e turbamenti sociali per l’apprensione dei beni relitti del defunto, ed al contempo escludere una pericolosa precarietà dei rapporti obbligatori, la cui continuazione deve essere garantita anche nel caso di morte di uno dei soggetti del rapporto.
Viene poi in rilievo l’interesse dei creditori del de cuius, per i quali possono costituire rischi di indubbio rilievo sia la eventuale incapienza dell’asse, onde l’esigenza di prevedere in tal caso forme di liquidazione idonee a garantire la par condicio, sia la confusione del patrimonio ereditario con quello personale del chiamato alla successione, qualora quest’ultimo sia gravato da debiti.
Vi è poi l’interesse prospettico dello stesso de cuius preoccupato della sorte dei suoi beni dopo la morte, in funzione della rete di legami affettivi in cui ogni persona si colloca.
Infine vi è l’interesse dei più stretti familiari del de cuius che già godevano dei suoi beni o che ne ricevevano comunque un aiuto economico.