Riferimenti normativi
Articoli 752 e ss. del Codice Civile
Articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina
I debiti ereditari si identificano nel complesso di obbligazioni che gravavano in capo al defunto e che risultano ancora in essere al momento della sua morte.
A rigore, occorre sottolineare che si possono distinguere i debiti ereditari in senso proprio, ossia quelli sorti in vita in capo al defunto ed i pesi ereditari vale a dire ogni obbligazione pecuniaria sorta successivamente al tempo di apertura della successione come ad esempio le spese funerarie, le spese necessarie alla eventuale predisposizione dell’inventario nonché le spese di amministrazione della massa ereditaria o di divisione della stessa.
Per quanto riguarda i debiti ereditari, la legge sancisce come regola generale quella per cui gli eredi rispondano dei medesimi in proporzione alle loro quote ereditarie.
E’ certamente da escludere, dunque, che tra gli eredi operi un criterio di solidarietà.
Ciascun coerede risponderà dei debiti gravanti sull’asse ereditario soltanto in misura proporzionale alla quota di eredità ricevuta per successione.
In altri termini, in presenza di più eredi, ciascuno di essi sarà tenuto al pagamento di una parte soltanto dei debiti ereditari: questi ultimi si ripartiranno infatti in relazione tanto al numero degli coeredi, tanto in basa all’ampiezza delle rispettive quote calcolate in percentuale sull’intero asse ereditario.
Ne segue che, nel caso in cui venga instaurato un giudizio da parte di un creditore dell’eredità, non si determinerà un litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto.
E’ fatta salva, tuttavia, una diversa previsione del testatore: la regola della solidarietà passiva, quindi, può essere prevista dal testatore ma è esclusa dalla legge.
Il testatore può, dunque, accollare i debiti su un solo erede.
Egli può, mediante espressa disposizione testamentaria, distribuire tra i propri eredi, nei limiti imposti dalla legge, il carico dei pesi ereditari derogando in tal modo al predetto principio della divisione pro quota.
Questo tipo di disposizione mortis causa, che certamente avvantaggia gli eredi esonerati dal pagamento dei debiti, rappresenta indirettamente un vero e proprio legato (v. Legato) a favore di questi ultimi, avente ad oggetto il diritto ad essere tenuti indenni da ogni esborso da parte di coloro che invece risulteranno gravati del peso delle passività ereditarie.
Occorre tuttavia aggiungere che, malgrado ogni diversa disposizione testamentaria relativa ad una diversa ripartizione dei debiti ereditari, i creditori potranno sempre agire pro quota nei confronti dei singoli coeredi per il recupero delle somme dovute.
Ciò in quanto, l’intervento modificatore del testatore nell’ambito dei debiti gravanti sull’eredità, produce effetto soltanto nei rapporti interni tra i coeredi e mai nei rapporti esterni con i creditori ereditari.
Infine si precisa che, nel caso in cui un solo coerede provveda al pagamento dell’intero debito ereditario estinguendolo, lo stesso venterà un diritto di rivalsa nei confronti degli altri coeredi inadempienti.
Ciò comporta che in caso di più coeredi ed un unico debito, il creditore non potrà chiedere l’intero importo ad un solo coerede, ma dovrà citare in giudizio tutti i coeredi al fine di condannarli al pagamento della quota di ciascuno.
Qualora il chiamato accetti l’eredità con il beneficio d’inventario, evita la c.d. “confusione” del suo patrimonio con quello del de cuius (v. Eredità – Accettazione con beneficio di inventario).
Il beneficio di inventario infatti limita la responsabilità dell’erede per i debiti ereditari ai soli beni presenti nell’eredità consentendogli il pagamento dei creditori ereditari mediante il prelievo nella necessaria ricchezza esclusivamente dall’asse ereditario senza alcuna interferenza con il proprio patrimonio.
Risulta pertanto evidente che qualora i beni ereditari non siano sufficienti a pagare i creditori del defunto, questi ultimi rimarranno insoddisfatti in quanto non essendo loro consentito di aggredire il patrimonio personale dell’erede proprio in ragione del beneficio d’inventario.
Viceversa l’erede risponderà con il proprio patrimonio in caso di accettazione pura e semplice dell’eredità.
La predetta regola della responsabilità “pro quota” e “parziaria” in ordine al pagamento dei debiti ereditari viene meno in ambito tributario.
La legge prevede infatti che, per le obbligazioni di carattere tributario, gli eredi sono responsabili in solido e non in base alla quota di eredità ricevuta per successione.
In altri termini, il fisco potrà liberamente richiedere l’intero debito tributario nei confronti anche di uno solo dei coeredi del defunto, senza dover suddividere la propria richiesta tra tutti degli eredi.
La descritta disciplina non vale tuttavia per le sanzioni comminate al defunto poiché gli eredi sono responsabili unicamente con riferimento alla somma capitale ed ai relativi interessi.
Si ritorna per contro al criterio della divisione pro quota tra gli eredi, con riferimento alle imposte di registro, ipotecarie e catastali relative ad un atto di compravendita stipulato dal genitore defunto.
Ciò in quanto, la legge dettata in materia tributaria confina il proprio ambito di applicazione alle imposte dirette, mentre cessa di operatività in materia di tributi indiretti per i quali invece operano le generali regole civilistiche.
Giurisprudenza
Come stabilito dalla Suprema Corte, il valore della causa dovrà essere, però, parametrato all’intero ammontare della passività.
Nel caso in cui un coerede adempia all’obbligazione in una misura eccedente la sua quota di contitolarità del patrimonio ereditario, egli avrà il diritto di rivalsa nei confronti degli altri coeredi.