La delazione è il fenomeno di chiamata in concreto alla successione mortis causa e rappresenta l’aspetto oggettivo del procedimento successorio.
La delazione indica il complesso di tutti quei diritti, doveri e altre situazioni giuridiche qualificate che viene offerto al successore al momento della morte del titolare, mediante un atto di accettazione.
La delazione dei chiamati non viene meno anche se si rinuncia all’eredità e la successiva (eventuale) accettazione può anche avvenire tacitamente allorquando il rinunciante ponga in essere un comportamento compatibile con la volontà di accettare la vocazione ereditaria.
Nel nostro ordinamento, la delazione dell’eredità avviene “per legge o per testamento”. Nella maggior parte dei casi vocazione (v. Vocazione) e delazione si verificano nello stesso momento, alla morte del de cuius, di talché non sussiste nella pratica alcuna differenza tra i due fenomeni.
L’elemento distintivo, invece, emerge qualora tra le due figure non vi sia coincidenza temporale.
Ciò avviene nelle seguenti ipotesi:
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- Quando l’istituzione sia sottoposta a condizione sospensiva (c.d. delazione condizionale); qui la delazione è differita al momento dell’avveramento della condizione sospensiva. Fra i chiamati condizionali occupano una posizione prevalente i sostituiti nel caso di sostituzione ordinaria. All’istituzione condizionata, la dottrina accosta l’ipotesi dell’istituzione di nascituri: anche qui, mentre la vocazione è attuale, la delazione viene differita al momento della nascita. Ugualmente nel caso di successione del legittimario pretermesso, il quale al momento dell’apertura della successione non riveste la qualità di erede, ma la acquista solo dopo aver esperito vittoriosamente l’azione di riduzione;
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- Nel caso di istituzione fedecommissaria (c.d. delazione successiva) perché l’eredità si devolve al sostituito solo al momento della morte dell’istituito;
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- Quando fra i coeredi e i collegatari vi è un diritto di accrescimento (c.d. delazione solidale); qui non si hanno più delazioni, ma un’unica delazione che si espande man mano che si esaurisce il diritto dei chiamati in concorso;
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- Quando un soggetto subentra nel luogo e nel grado di un altro soggetto (c.d. delazione indiretta): quello che avviene, in pratica, nell’ipotesi di successione per rappresentazione.