Riferimenti normativi
Testo unico del 31 ottobre 1990 n. 346
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21 ottobre 2019 (Aggiornamento del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica)
Disciplina
La dichiarazione di successione è un adempimento di natura fiscale, attraverso il quale viene comunicato all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto e vengono così determinate le imposte dovute per la successione.
La commissione tributaria centrale ha definito la dichiarazione di successione come un atto di cooperazione con cui il soggetto passivo di imposta rende noto all’amministrazione finanziaria il presupposto dell’obbligazione tributaria e dei relativi elementi quantitativi, così da consentire l’immediata liquidazione dell’imposta principale di successione, salva restando la valutazione dei beni ereditari nel procedimento di accertamento del loro valore venale.
Nella dichiarazione di successione devono essere indicati tutti i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte che rientrano nell’applicazione dell’imposta sulle successioni.
In particolare:
- trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, compresa la costituzione di usufrutto, uso, abitazione, ecc.., la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni;
- immissione nel possesso dei beni dell’assente o di dichiarazione di morte presunta;
- Beni diritti trasferiti, anche se esistente all’estero, nel caso in cui alla data di apertura della successione la persona deceduta era residente in Italia. In caso contrario, l’imposta è dovuta limitatamente beni e diritti esistenti in Italia.
Nell’attivo ereditario rientrano:
- Beni immobili e diritti reali su beni immobili;
- Beni mobili e titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome; denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore netto globale imponibile dell’asse ereditario, salvo che da inventario non ne risulti l’esistenza per un importo diverso;
- Rendite, pensioni e crediti;
- Aziende, quote sociali, azioni o obbligazioni;
- Navi, imbarcazioni e aereo mobili che non fanno parte di aziende;
- Gli oneri a carico degli eredi e del legatario relativi a prestazioni rivolte a soggetti terzi determinati individualmente, sono da considerarsi legate disposte in favore del beneficiario e quindi sono soggetti all’imposta di successione
Non vanno indicati nella dichiarazione di successione i beni e i diritti che non concorrono a formare l’attivo ereditario non essendo i medesimi soggetti al pagamento dell’imposta di successione:
In particolare:
– I beni e diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato che egli ne aveva perduto la titolarità;
– Le azioni, obbligazioni, quote sociali, quote di partecipazione al capitale, quote di partecipazione a fondi comuni di investimento e, in genere, tutti i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all’apertura della successione.
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- le indennità spettanti degli eredi iure proprio, quali le indennità per cessazione del rapporto di agenzia, l’indennità di mancato preavviso, il trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, l’indennità di buona uscita, le indennità per assicurazioni previdenziali obbligatorie, le indennità per assicurazioni stipulate dal defunto, i ratei insoluti di pensioni o stipendi spettanti a dipendenti statali deceduti, i diritti d’autore, leggo indennizzo;
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- I crediti contestati giudizialmente la gara di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o transazione;
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- I crediti verso lo Stato, i crediti verso enti pubblici territoriali e i crediti verso enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale;
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- I crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione;
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- I veicoli iscritti al PRA.
Sono tenuti – obbligatoriamente – a presentare la dichiarazione di successione:
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- i chiamati all’eredità, salvo non abbiano dichiarato di volervi rinunciare,
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- i legatari ed i loro rappresentanti, nonché
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- gli immessi nel possesso dei beni ereditari,
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- gli amministratori dell’eredità,
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- i curatori dell’eredità giacente e
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- gli esecutori testamentari.
L’obbligo di presentare la dichiarazione di successione non sussiste quando:
- l’eredità è devoluta al coniuge, all’unito civilmente, ai parenti in linea retta del defunto;
- L’attivo ereditario un valore non superiore a € 100.000;
- Nell’eredità non vi sono beni immobili o diritti reali immobiliari;
- Nell’asse ereditario non vi sono beni immobili soggetti a valutazione.
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione.
La dichiarazione di successione può essere:
- incompleta, quando non sono indicati tutti i beni e diritti compresi nell’attivo ereditario;
- infedele, quando non raffigura l’esatta consistenza dell’attivo o del passivo;
- irregolare, Quando manca dell’indicazione degli allegati richiesti dalla legge;
- nulla quando redatta su una modello difforme o non sottoscritta;
- Omessa, cioè mai presentata;
- Tardiva, cioè presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni.
È possibile ricorrere al ravvedimento operoso.
Se la dichiarazione di successione è presentata successivamente al termine di legge, chi è tenuto si espone a sanzioni di carattere amministrativo che aumentano all’aumentare del ritardo.
Laddove si verifichino delle modificazioni patrimoniali dopo la presentazione della dichiarazione di successione, va presentata una dichiarazione di successione integrativa che contempli le variazioni intervenute.
La dichiarazione di successione, da predisporre su apposito modello a disposizione presso l’Agenzia delle entrate a pena di nullità della dichiarazione stessa, deve essere presentata presso l’Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza (domicilio fiscale) nel caso in cui il de cuius fosse residente in Italia.
A partire dal 2014 per le successioni aperte al 3 ottobre 2006 la dichiarazione deve essere spedita telematicamente mediante il software messo a disposizione dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso, invece, in cui il defunto fosse residente all’estero, la dichiarazione di successione andrà presentata presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana.