Nella dichiarazione di successione devono essere indicati tutti i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte che rientrano nell’applicazione dell’imposta sulle successioni.
In particolare:
- trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, compresa la costituzione di usufrutto, uso, abitazione, ecc.., la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni;
- immissione nel possesso dei beni dell’assente odi dichiarazione di morte presunta;
- Beni diritti trasferiti, anche se esistente all’estero, nel caso in cui alla data di apertura della successione la persona deceduta era residente in Italia. In caso contrario, l’imposta è dovuta limitatamente beni e diritti esistenti in Italia.
Nell’attivo ereditario rientrano:
- Beni immobili e diritti reali su beni immobili;
- Beni mobili e titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome; denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore netto globale imponibile dell’asse ereditario, salvo che da inventario non ne risulti l’esistenza per un’importo diverso;
- Rendite, pensioni e crediti;
- Aziende, quanti sociali, azioni o obbligazioni;
- Navi, imbarcazioni e aereo mobili che non fanno parte di aziende;
- Gli oneri a carico degli eredi e del legatario relativi a prestazioni rivolte a soggetti terzi determinati individualmente, sono da considerarsi legate disposte in favore del beneficiario e quindi sono soggetti all’imposta di successione
Beni che non vanno indicati nella dichiarazione di successione:
Non vanno indicati nella dichiarazione di successione i beni e i diritti che non concorrono a formare l’attivo ereditario non essendo i medesimi soggetti al pagamento dell’imposta di successione.
In particolare:
– I beni e diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato che egli ne aveva perduto la titolarità;
– Le azioni, obbligazioni, quote sociali, quote di partecipazione al capitale, quote di partecipazione a fondi comuni di investimento e, in genere, tutti titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all’apertura della successione.
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- le indennità spettanti degli eredi iure proprio, quali le indennità per cessazione del rapporto di agenzia, l’indennità di mancato preavviso, il trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, l’indennità di buona uscita, le indennità per assicurazioni previdenziali obbligatorie, le indennità per assicurazioni stipulate dal defunto, i ratei insoluti di pensioni o stipendi spettanti a dipendenti statali deceduti, i diritti d’autore, leggo indennizzo;
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- I crediti contestati giudizialmente la gara di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o transazione;
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- I crediti verso lo Stato, i crediti verso enti pubblici territoriali e i crediti verso enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale;
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- I crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione;
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- I veicoli iscritti al PRA.