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Diritti della personalità

Riferimenti normativi

Costituzione italiana; Codice Civile; Codice Penale; Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo); Patto internazionale sui diritti civili e politici
Trattato sull’Unione Europea (Maastricht, 1992), modificato dal Trattato di Lisbona, 2007, entrato in vigore nel 2009; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 2000, c.d. Carta di Nizza; Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (1997, recepita dall’Italia con L. n. 145/2001), c.d. Convenzione di Oviedo.

 

Disciplina

I diritti della personalità sono diritti soggettivi assoluti (v. Diritti assoluti) che spettano all’essere persona in quanto tale, diretti ad affermare e garantire esigenze di carattere esistenziale.

Stante l’importanza dei valori garantiti, essi sono inalienabili, intrasmissibili, irrinunciabili e imprescrittibili.

Di recente si è affermata la qualificazione di tali diritti come “catalogo aperto”, in cui confluisce qualsiasi interesse collegato alla realizzazione della personalità dell’individuo.

 

La sacralità dei diritti inviolabili della persona è sancita dalla Costituzione.

L’art. 2 prescrive che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

 

Il successivo art. 3 cristallizza il principio di uguaglianza quando afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, correlativamente ai doveri dello Stato finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza tra i cittadini, impediscano il pieno sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione del Paese.

 

La Repubblica riconosce e garantisce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto (art. 4), in affermazione del concetto di personalismo che pone lo Stato in funzione dell’uomo e del solidarismo cui tutti devono attenersi (cittadini, apolidi e stranieri) come base della civile convivenza sociale; l’interdipendenza inoltre tra dignità dell’individuo e tutela del diritto al lavoro in tutte le sue forme ed effetti è sostenuta dal diritto ad una retribuzione equa, proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé stessi e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa (artt. 35, 36), indipendentemente dal fatto di essere una lavoratrice o un lavoratore (art. 37).

 

Tra i principi fondamentali è affermata la libertà di culto religioso (artt. 8, 19), tra i diritti e doveri dei cittadini risaltano l’inviolabilità della libertà personale (art. 13), del domicilio (art. 14), della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15); così pure sono sanciti il diritto alla libera manifestazione del pensiero (art. 21), di associazione (art.18), alla difesa in giudizio per i propri diritti (art. 24) con la presunzione di non colpevolezza sino a condanna definitiva e il riconoscimento della responsabilità penale come personale (art. 27).

 

Tra i diritti nei rapporti etico-sociali, economici e politici la Repubblica tutela il diritto alla salute (art. 32), all’istruzione (art. 34), a manifestare in sciopero (art. 40), incoraggia il risparmio privato (art. 47) e la libera imprenditoria economica (art. 41).

 

Non da ultimo riconosce a ogni cittadino il diritto di voto che è anche un dovere civico (art. 48): “Libertà vuol dire responsabilità.” si precisa nella Relazione che accompagna il Progetto della Costituzione, perchè come diritto politico per eccellenza esso in particolare è strettamente legato ai valori della democrazia, della sovranità popolare e della cittadinanza.

Accanto a quella costituzionale le fonti nazionali dei diritti della personalità sono il codice civile (artt. 5-10), il codice penale (delitti contro la persona) e alcune leggi complementari, mentre le fonti sovranazionali sono le Carte Internazionali dei Diritti.

 

Principali diritti della personalità

  • Il diritto alla vita e all’integrità fisica

L’art. 5 c.c. si occupa degli atti di disposizione del proprio corpo, vietandoli se determinanti una diminuzione permanente dell’integrità fisica o altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, in un sistema coordinato con l’art. 2043 e le sanzioni penali per i delitti contro l’integrità della persona.

In particolare , il sangue umano non può costituire oggetto di alienazione, quindi di atto dispositivo del proprio corpo per trarne profitto.

Per il soggetto vivente per organi e tessuti cd rinnovabili quali sangue e midollo osseo (il cui registro nazionale dei donatori è stato previsto dalla L.n. 52/2001), pur essendo necessario il consenso del donatore e del ricevente e adeguata informativa al primo circa il traumatismo del prelievo di midollo osseo.

La legge ha derogato, per l’alto valore sociale e morale dell’atto, al divieto generale di privarsi di organi vitali come per l’ipotesi specifica della donazione del rene da donatore vivente, è anche vero che ad esempio nel prelievo di organi non rinnovabili, qual è il trapianto di parte del fegato, l’intervento rappresenta una soluzione salvavita per il ricevente, ma indubbiamente compromette l’integrità fisica del donatore.

L’atto dispositivo quindi deve essere libero e gratuito, preferibilmente consentito a familiari e consanguinei, deciso da persona maggiorenne e capace d’intendere e volere, consapevole dei possibili rischi e naturalmente consenziente. La donazione ha carattere di assenza di efficacia vincolante nel senso della possibilità del rifiuto fino all’ultimo momento precedente all’intervento da parte del donatore.

 

Sempre con riferimento al diritto alla vita ed all’integrità fisica, rilevante è la disciplina del prelievo di organi a scopo di trapianto (L. n. 91/1999) che prevede l’obbligo dei cittadini di dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti del proprio corpo successivamente alla morte.

 

  • Il diritto alla salute

Accanto al diritto alla vita e all’integrità fisica altro diritto fondamentale, peraltro in stretta relazione con il primo, è il diritto alla salute di cui dispone, come accennato, l’art. 32 Cost.

 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Ogni individuo ha dunque diritto non solo all’assenza di malattie o infermità psico-fisiche ma ad uno stato di completo benessere fisico e mentale in cui il miglioramento della qualità di vita o un idoneo mantenimento della stessa richiede la tutela contro ogni elemento dannoso ambientale o indotto da terzi. L’intervento dello Stato deve avvenire in funzione della persona attraverso strutture sanitarie idoneamente organizzate che si rivolgano all’universalità dei destinatari con uguaglianza di trattamento nel rispetto della libertà e dignità della persona. Solo per i trattamenti sanitari obbligatori previsti per le malattie infettive, mentali, ecc. si aggiunge all’interesse del singolo l’interesse della collettività all’incolumità; il consenso richiesto per il resto dei trattamenti non obbligatori che deve essere: personale (da persona capace di intendere e di volere o da chi esercita potestà tutoria), libero, spontaneo, consapevole e informato, manifesto ed accertato, recettizio, revocabile, attuale, specifico ed inequivoco. Il paziente deve essere informato sulla sua malattia, sul trattamento sanitario proposto, sui rischi, sui costi e sulle possibile alternative terapeutiche, potendo anche decidere di non sottoporsi ad alcun trattamento, purchè a conoscenza delle relative conseguenze. Il diniego alle cure impedisce al medico di imporle coattivamente anche se necessarie alla sopravvivenza e solo la necessità di un intervento di urgenza, privo di consenso perchè eseguito in stato di necessità, esonera il professionista da responsabilità.

 

In proposito meritano attenzione le frequenti realtà di trattamento sanitario forzoso in stretta connessione con la recente emanazione della legge sul testamento biologico (v. Testamento biologico).

 

Il diritto di vivere in buona salute o di recuperare un ottimale stato psico-fisico in relazione alle personali aspettative dell’individuo purtroppo non equivale a concepire un indiscriminato senso di immortalità laddove in particolare la diagnosi di una malattia altamente degenerativa o comunque letale possa indurre il paziente a preferire, sempre autodeterminandosi, scelte tanto dolorose quanto finali. L’esperienza della cd medicina difensiva in cui il trattamento sanitario assume una valenza quasi coercitiva e sproporzionata di fronte alle possibilità di guarigione o miglioramento, può rivelarsi altrettanto deleteria quanto omissioni e negligenze curative. Si parla a tale proposito di desistenza terapeutica e di accompagnamento caritatevole all’exsitus in modo che il paziente si riappropri anche del suo diritto di ultimare il proprio percorso di vita, senza prolungare sofferenze ormai inutili. In riferimento agli elementi dell’autodeterminazione dell’individuo e della sua pretesa di dignità in ogni momento della vita, compreso quello terminale, sicuramente la legge sul testamento biologico rappresenta per il nostro ordinamento una recente conquista.

 

 

  • Il diritto all’identità personale

Stante la caratteristica di norma aperta dell’art. 2 Cost. è costantemente possibile rinvenire nuovi valori della persona.

Il valore costituzionale dell’identità personale si riferisce al complesso della personalità dell’individuo che lo differenzia da tutti gli altri; suoi elementi costitutivi sono quei tratti distintivi che consentono d’individuare e distinguere una persona all’interno della collettività.

 

Tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l’art. 2 Cost. garantisce anche il diritto all’identità personale, inteso come il diritto ad essere sé stesso con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l’individuo in una formazione sociale. L’identità personale costituisce quindi un bene tutelabile indipendentemente dalle condizioni personali e sociali della persona, dalle sue qualità soggettive, affinchè a ciascuno sia riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata.

 

Giurisprudenza

 

In proposito rileva l’orientamento della Cassazione per la quale il diritto d’identità personale tutela l’interesse di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere riconosciuta con l’esplicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede oggettiva, in altre parole il diritto a non vedersi all’esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell’ambiente sociale.

Lo scopo, forse più evidente per i personaggi noti, è quello di salvaguardare intatto il profilo ideale della persona attraverso le rappresentazioni proposte dai mezzi d’informazione e dai soggetti che divulgano notizie in piena libertà di azione ed espressione. L’interesse leso coincide con l’immagine ideale che l’individuo esterna nella sua dimensione sociale, in relazione alla connaturata mutevolezza della sua identità.

 

  • Il diritto al nome

Strettamente connesso all’identità personale è anche il diritto al nome, uno degli elementi principali d’individuazione della persona insieme all’immagine; essendo entrambi essenziali alla sua identificazione, soddisfano non solo l’interesse privato all’identità personale ma anche l’interesse pubblico circa la distinzione tra consociati.

In proposito l’art. 6 c.c., dispone che ognuno ha diritto all’uso esclusivo del proprio nome, cognome e pseudonimo (anche il nome d’arte è tutelato se ha acquisito la stessa importanza del nome), mentre per l’art. 22 Cost. nessuno può essere privato, per motivi politici, del nome. La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa subire un pregiudizio dall’indebito utilizzo altrui può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo (con pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.), salvo risarcimento danni (art. 7). Accanto ad esso e all’immagine altri dati della persona ne consentono l’identificazione, oggi più che mai fondamentali: dalle impronte digitali ai dati cd biometrici, alla firma digitale, ai dati di riconoscimento informatici, fino ai codici attribuiti dalla pubblica amministrazione (codici fiscali, ecc.) che individuano tratti precisi e univoci della persona.

 

  • Il diritto all’integrità morale e all’immagine

Per diritto all’integrità morale s’intende l’interesse al godimento del proprio onore e decoro, distinguendo il primo, come valore che il soggetto avverte di sé, dalla manifestazione esteriore del senso dell’onore; la reputazione, a sua volta, è la rappresentazione sociale, l’opinione positiva (come tale meritevole di tutela) che l’individuo coltiva o suscita all’interno della comunità in cui vive. Di decoro, reputazione e onore si parla all’art. 10 c.c. nell’ambito della protezione del diritto all’immagine la cui esposizione fuori dai casi consentiti dalla legge e con pregiudizio al decoro e alla reputazione della persona e dei suoi familiari motiva l’ordine giudiziale alla cessazione dell’abuso e al risarcimento dei danni dallo stesso derivati.

La riproduzione dell’immagine senza il consenso dell’interessato può essere, tuttavia, giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico occupato dalla persona, da necessità di giustizia e di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione stessa è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

 

Giurisprudenza

La Cassazione ha spesso ritenuto prevalente il diritto di cronaca, purchè esercitato nei limiti dell’interesse pubblico alla notizia e di un’esposizione corretta, priva di invettive o ricostruzioni falsate e inveritiere. Dal diritto di cronaca si distingue il diritto di critica o il rilievo caricaturale a determinati personaggi, singolarmente considerati o in quanti appartenenti a determinate formazioni sociali.

 

  • Il diritto all’identità sessuale

Il diritto all’identità sessuale è il diritto al riconoscimento della propria caratterizzazione sessuale.

 

  • Il diritto alla libera manifestazione del pensiero

La protezione della reputazione e dell’onore rappresenta quindi un limite al diritto di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) del quale il diritto di critica o di cronaca costituisce un’espressione diffusa, quasi sempre pubblica.

 

  • Il diritto all’intimità privata o diritto alla riservatezza.

Il diritto alla riservatezza è sostanzialmente desunto da alcuni principi costituzionali attinenti alla libertà personale, all’inviolabilità del domicilio, al diritto di segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, compreso nel cd “catalogo aperto” di situazioni soggettive, costituzionalmente tutelate dall’art. 2.

Esso consiste nel diritto di ritenere vincolati alla segretezza tutti quegli aspetti e comportamenti propri della sfera intima della persona, oggetto di possibile divulgazione solo previa autorizzazione della stessa.

Quella che comunemente è definita privacy consente all’individuo di vietare intromissioni esterne e di controllare e gestire la diffusione dei propri dati, anche richiedendo gli interventi delle autorità competenti per reprimere episodi violativi.

 

  • Il diritto all’oblio

Per diritto all’oblio s’intende il diritto alla cancellazione dei dati personali, ma la sua persistenza in rete.

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