Riferimenti normativi
Articoli 2746 e ss. del Codice Civile
Disciplina
I diritti reali di garanzia sono un tipo di diritto reale su cosa altrui, con la funzione di vincolare un dato bene a garanzia di un dato credito.
In genere, la garanzia del creditore è rappresentata dal patrimonio del debitore (v. Responsabilità generica), ma questo è solo una garanzia generica del credito: al creditore non è data la certezza di potersi soddisfare, in caso di inadempimento, su un dato bene del debitore.
Una garanzia specifica (che dia al creditore la certezza di potersi soddisfare su un dato bene) è invece rappresentata dalla costituzione del pegno o dell’ipoteca.
Pegno e ipoteca sono garanzie reali parziarie. Essi sono diritti reali di garanzia su cosa altrui: il bene resta di proprietà di chi, debitore o terzo, lo ha dato in pegno o in ipoteca e può essere dal proprietario liberamente alienato.
Il creditore con essi acquista sul bene un duplice diritto:
– il diritto di procedere ad esecuzione forzata sul bene anche nei confronti del terzo acquirente (“diritto di sequela” del pegno o dell’ipoteca);
– il diritto di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita forzata del bene con preferenza rispetto agli altri creditori del medesimo debitore (“diritto di prelazione”).
Sul creditore pignoratizio o ipotecario incombe un onere: non può sottoporre ad esecuzione forzata altri beni del debitore se non sottopone prima ad esecuzione i beni gravati da pegno o da ipoteca (art. 2911).
Il perimento del bene
La cosa oggetto di pegno o di ipoteca può perire o deteriorarsi, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore: questi può esigere che gli sia prestata altra garanzia o, in mancanza, può chiedere l’immediato pagamento del credito (art. 2743).
Se l’oggetto della garanzia era assicurato, il diritto di pegno o di ipoteca sulle cose perite o deteriorate si converte in pegno sul credito dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore. Analoga conversione in pegno sul credito opera nel caso di costituzione sulla cosa di servitù coattive o di comunione forzosa o in caso di esproprio per pubblica utilità.
Tipologie:
il pegno (v. Pegno);
l’ipoteca (v. Ipoteca);
i privilegi (v. Privilegio).