(v. Eredità)
L’acquisto del patrimonio ereditario si determina con l’accettazione dell’eredità (v. accettazione dell’eredità).
Fino a quel momento il soggetto è solo chiamato all’eredità (v. Chiamato all’eredità).
L’effetto immediatamente successivo della vocazione e delazione è l’insorgenza del diritto di accettare l’eredità.
Il termine per l’accettazione dell’eredità è di 10 anni dall’apertura della successione.
All’apertura della successione segue dunque un periodo di 10 anni durante il quale si può prendere la decisione: accettazione o rinuncia dell’eredità.
Il chiamato all’eredità non è ancora erede. Lo diviene solo con l’accettazione.
Prima dell’accettazione ha dei poteri conservativi e di tutela e vigilanza della consistenza patrimoniale.
L’acquisto dell’eredità ha effetto retroattivo. Si apre la successione.
Il chiamato ha 10 anni di tempo per decidere.
Da quando accetta diviene titolare dei beni dal momento della morte “senza soluzione di continuità”.
L’erede diviene titolare del patrimonio ereditario fin dal momento in cui si è aperta la successione, anche se l’accettazione non può che avvenire in un momento successivo.
All’apertura della successione il chiamato è titolare del diritto di accettare l’eredità.
Trattasi di un diritto trasmissibile con la morte.
Se il chiamato muore dopo l’apertura della successione del defunto, ma prima di aver accettato l’eredità di costui, il relativo diritto di accettarla cade in successione in favore dei suoi eredi.
Il diritto di accettare l’eredità può tramutarsi, dunque, in:
– ACCETTAZIONE (v. Accettazione dell’eredità);
– RINUNCIA (v. Rinuncia all’eredità).