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Diseredazione

La diseredazione si configura come la disposizione testamentaria mediante la quale il testatore (v. Testatore) esclude un suo successibile dalla successione legittima (v. Successione legittima).

 

Essa opera, dunque, nell’ambito della successione testamentaria (v. Successione testamentaria) ma incide sulla successione legittima.

 

 

Giurisprudenza

La possibilità di escludere dalla successione legittima un successore legittimo (non legittimario) è sempre stata discussa.

La teoria tradizionale negava l’ammissibilità della mera diseredazione, ovvero la clausola con la quale il testatore si limita ad escludere il successibile dalla successione.

 

Ciò in quanto il testamento è l’atto con il quale si “dispone” dei propri beni. 

Dall’utilizzo del termine della legge “dispone” si evince che il testamento è un atto essenzialmente attributivo.

 

In secondo luogo si afferma che le disposizioni patrimoniali tipiche siano riconducibili all’eredità (v. Eredità) e al legato (v. Legato) , escludendosi dunque l’ammissibilità di disposizioni ulteriori e negative.

Infine si argomenta in relazione al rapporto della diseredazione con l’indegnità (v. Indegnità a succedere). In particolare si afferma che l’indegnità opera solo nei casi tassativamente ammessi dalla legge. Ammettere la diseredazione al di fuori dei casi di indegnità comporterebbe un’elusione del principio di tassatività delle cause di indegnità.

 

A questa teoria se ne affianca altra che adotta un atteggiamento più permissivo, arrivando alla conclusione per cui la diseredazione è ammessa se all’interno del testamento c’è anche una volontà istitutiva, quindi attributiva, esplicita o implicita.

Se il testamento deve contenere disposizioni attributive e la diseredazione non è ammessa perché non è una disposizione attributiva, è anche vero che la disposizione attributiva si può desumere esplicitamente o implicitamente.

 

Se, dunque, all’interno di un testamento un soggetto non si limita solo a diseredare ma, diseredando, attribuisce al contempo l’eredità a qualcun altro dei suoi successori ex lege, allora non vi è più ostacolo all’ammissibilità della diseredazione.

La teoria più recente sposata da una sentenza della Cassazione del 2012 ammette, invece, anche la diseredazione espressa, anche come unica disposizione del testamento.

 

A sostegno della teoria positiva, la Cassazione ha affermato che quando il legislatore utilizza il termine “disporre” fa riferimento a tutte le disposizioni con le quali il testatore regola la sorte del suo patrimonio per il momento in cui avrà cessato di vivere.

Ancora con riferimento alle disposizioni tipiche si afferma che vi sono altre disposizioni patrimoniali che trovano spazio nel testamento (733, 647 c.c.).

 

Nel testamento, inoltre, possono essere contenute anche disposizioni patrimoniali negative.

Infine, si fa ricorso al generale principio di autonomia testamentaria.

 

Quanto alla possibilità di escludere dalla successione un legittimario, la teoria tradizionale ha sempre sostenuto la tesi negativa in quanto con la diseredazione  del legittimario si violerebbero l’articolo 549 c.c. che vieta l’apposizione di ogni peso o condizione sulla legittima e l’articolo 457,3 c.c. per cui le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti dei legittimari.

 

La teoria più recente tuttavia si spinge ad ammettere la diseredazione del legittimario.

L’ obiezione per cui  la diseredazione implichi una violazione delle norme di cui agli articoli 549 e 457,3 c.c. sarebbe infondata, in quanto tali norme attengono alla successione necessaria e non alla successione legittima (sulla quale ultima andrebbe ad incidere la diseredazione).

In secondo luogo, si osserva come sia ben possibile per il testatore pretermettere il legittimario, così come adottare dei meccanismi per escluderlo dalla successione (ad esempio delle sostituzioni a catena. V. Sostituzione successiva). In tali casi il testamento è pienamente valido per quanto alle disposizioni in esso contenute siano riducibili.

 

Pertanto, ad oggi, sembrerebbe potersi ammettere la diseredazione del legittimario.

Altra motivazione che è stata adottata a fondamento della ammissibilità della diseredazione del legittimario è l’articolo 448 bis c.c. che prevede che il figlio può escludere dalla successione il genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale per cause diverse dall’articolo 463 c.c. (v. Indegnità a succedere).

Questa norma in realtà sembrerebbe al contrario essere a sostegno della tesi della non ammissibilità della diseredazione del legittimario.

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