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Divisione ereditaria

(v. anche Comunione ereditaria, Divisione e Collazione)

Riferimenti normativi

Articoli 713 e ss del Codice Civile

Articoli 784 e ss. del Codice di Procedura Civile

 

Disciplina

La divisione è il fenomeno che comporta lo scioglimento della comunione esistente tra i condividenti.

La comunione ereditaria (v. Comunione ereditaria), in particolare, si scioglie attraverso il procedimento di divisione.
Questo procedimento consente al coerede (v, Coerede) di diventare unico ed esclusivo proprietario dei beni che gli sono assegnati ed il cui valore è proporzionale alla propria quota ereditaria (v. Quota di eredità).

Con la divisione ereditaria, ciascuno dei soggetti partecipante alla comunione ottiene la titolarità esclusiva su una parte determinata del bene o dei beni (v. Bene) che erano comuni.

 

Per procedere alla divisione dell’eredità devono ricorrere i seguenti presupposti:

  • esistenza di un’unica massa ereditaria (v. massa ereditaria);
  • istituzione di più eredi (v. Erede);
  • istituzione di eredi per quote ideali e non per beni singolarmente individuati.

 

Non rileva, invece, il titolo ereditario: la comunione ereditaria è unica anche se esistono eredi legittimi, testamentari e legittimari.

 

La divisione ereditaria può essere attuata:

  • mediante un accordo privato tra i coeredi;
  • se non c’è accordo, ricorrendo al giudice;
  • direttamente ad opera del defunto nel testamento (v. Testamento).

Per chiedere la divisione ereditaria è necessario aver accettato l’eredità ed essere di conseguenza diventato coerede.

 

Il coerede, se ha piena capacità di agire, può domandare in ogni tempo lo scioglimento della comunione ereditaria. Tale diritto è imprescrittibile e può essere esercitato individualmente. Ciascun coerede può essere sia promotore sia destinatario dell’azione di divisione. Una volta instaurato il giudizio divisorio tutti i coeredi devono prendervi parte.

 

Oltre ai coeredi sono legittimati a partecipare alla divisione:

  • il successore a titolo universale di un coerede morto durante la comunione ereditaria;
  • l’usufruttuario di quota ereditaria;
  • il coerede istituito sotto condizione risolutiva;
  • il legittimario pretermesso dal testatore che ha esercitato vittoriosamente l’azione di riduzione o che ha proposto l’azione di nullità contestualmente all’azione di riduzione;
  • il curatore fallimentare (v. Curatore Fallimentare) per le finalità proprie della procedura concorsuale.

 

Non possono partecipare alla divisione invece il chiamato all’eredità (v. Chiamato all’eredità e Delato) e il legittimario pretermesso (v. Legittimari) che non ha presentato contestualmente o separatamente alla domanda di divisione l’azione di riduzione.

 

 

Possono individuarsi tre tipi di divisione:

  • In generale, quando i coeredi concordano sull’effettuazione della divisione e sul suo contenuto essa si realizza attraverso un contratto (cosiddetta divisione contrattuale).
  • Se invece manca un accordo il procedimento è regolato dal giudice (cosiddetta divisione giudiziale).
  • In presenza di un testamento, può essere che lo stesso disciplini la divisione, avendola prevista il testatore (cosiddetta divisione testamentaria).

 

La divisione contrattuale

La divisione contrattuale o “amichevole” è il contratto posto in essere dai coeredi con il quale convengono di addivenire allo scioglimento della comunione, ovvero contrattuale.

Se il patrimonio da dividere comprende beni immobili, va fatta per atto scritto e successivamente trascritta nei pubblici registri.

I coeredi possono sciogliere la comunione e procedere alla divisione dell’eredità con un contratto, in forza del quale si attribuiscono reciprocamente una porzione di beni che compongono l’asse ereditario dal valore proporzionale alle rispettive quote (apporzionamento). In tal modo i diritti di comproprietà dei coeredi si trasformano in altrettanti diritti di proprietà esclusiva su una parte della cosa comune o su singoli beni della comunione. Attenzione: il contratto di divisione deve essere stipulato tra tutti i coeredi a pena di nullità. Anche eventuali successori a titolo universale o particolare del coerede sono parti necessarie del contratto. Inoltre, trattandosi di un contratto di straordinaria amministrazione, nel caso in cui sia coinvolto un soggetto incapace, è necessaria l’autorizzazione del giudice. Il contratto che ha ad oggetto beni immobili o altri diritti reali immobiliari deve avere forma scritta, essere autenticato da un notaio e trascritto. In tutti gli altri casi il contratto si può perfezionare anche con un comportamento concludente.

 

La divisione giudiziale

Quando i coeredi non riescono ad accordarsi e, dunque, a concludere un contratto, dovranno rivolgersi al giudice. In tali ipotesi, la legge prevede due tipi di procedimento:

  • la divisione giudiziale ordinaria che si attiva quando i coeredi non concordano sul fatto di dividere i beni di cui sono comproprietari oppure non concordano sulle modalità per attuare la divisione;
  • la divisione a domanda congiunta che presuppone che non sussista controversia sul diritto alla divisione, né sulle quote dei comproprietari, né su altre questioni pregiudiziali. Si tratta di un procedimento alternativo e semplificato rispetto al primo e consente di passare direttamente alla formazione dei lotti destinati a essere assegnati, in proprietà esclusiva, a ciascun coerede.

 

La divisione testamentaria 

Il testatorepuò prevedere diversi procedimenti e modalità attraverso i quali assegnare i beni ereditari (v. Bene ereditario).

Gli effetti delle disposizioni testamentarie variano però a seconda del tipo di divisione che il testatore ha voluto realizzare.

In questi casi, infatti, è necessario distinguere la divisione testamentaria regolata dalla divisione testamentaria diretta.

 

La divisione testamentaria regolata

Se il testatore predispone regole relative alla futura divisione o indica i criteri per la formazione delle porzioni (cosiddetto assegno divisionale semplice), i beni cadono comunque in comunione ereditaria, ma nella formazione delle porzioni i coeredi devono rispettarne le indicazioni salvo che l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore stesso.

È il caso, ad esempio, in cui in una disposizione testamentaria un bene sia destinato a uno dei coeredi e compreso nella sua quota ereditaria: il testatore non assegna direttamente il bene, ma esprime una preferenza vincolante per il soggetto incaricato della divisione.
Il testatore può prevedere che il progetto di divisione sia realizzato da un terzo non erede o legatario. In questo caso la divisione proposta dal terzo vincola i coeredi se non è riconosciuta dal giudice come contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.

 

La divisione testamentaria diretta

Quando il testatore procede direttamente alla divisione dei beni ereditari in porzioni corrispondenti alle rispettive quote (cosiddetto assegno divisionale qualificato), i beni sono attribuiti immediatamente ai coeredi al momento dell’apertura della successione senza che si realizzi una comunione ereditaria.

Nel caso in cui il testatore assegni a uno o più coeredi beni di valore superiore alla quota ereditaria, possono essere previsti dei conguagli (v. Conguaglio).

Nella formazione delle porzioni infatti il testatore deve rispettare il limite della proporzione tra il valore della porzione stessa e quello della quota.
Se invece il testatore divide direttamente solo una parte dell’asse ereditario (v. Asse ereditario), sui beni residui (v. Relictum)si instaura una comunione ereditaria. In caso di omissione di alcuni beni ereditari dalla divisione testamentaria diretta, essi sono assegnati secondo le norme della successione legittima se non risulta una diversa volontà del testatore. Se nell’assegnazione delle porzioni il testatore non comprende uno dei legittimari o degli eredi istituiti la divisione è nulla.

 

Quanto agli effetti della divisione ereditaria, al termine delle operazioni di divisione ogni erede diventa il solo ed unico titolare dei beni che costituiscono la sua quota e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari. Gli effetti della divisione, infatti, retroagiscono all’apertura della successione; da quel momento infatti ciascun coerede è considerato titolare dei soli beni concretamente assegnatigli. Se il coerede vende beni ereditari prima della divisione, la vendita ha efficacia solo nel caso in cui, al termine della divisione, i beni venduti gli siano assegnati.

In caso di divisione fatta direttamente dal testatore (diretta) non si forma affatto la comunione ereditaria.

I beni all’apertura della successione sono automaticamente divisi.

 

Laddove, invece, il testatore provveda a dettare le regole circa le modalità da seguire nella divisione, determinando, in particolare, la parte spettante a ciascuno dei coeredi.

In quest’ultimo caso le condizioni poste dal testatore sono vincolanti per gli eredi, ma i beni del patrimonio cadono comunque in comunione e si dovrà provvedere ad un successivo atto di divisione, rispettando le regole impartire dal testatore.

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