La divisione soggettivamente parziale ricorre quando i condividenti assegnano alcuni dei beni comuni solo ad uno (o ad alcuni) di essi, ad integrale soddisfazione della quota a questi spettante.
Pper effetto di ciò i condividenti non assegnatari resteranno invece in comunione sugli altri beni non oggetto dello stralcio, permanendo lo stato di divisione tra i medesimi, con la conseguente proporzionale modificazione delle quote di diritto spettanti a ciascuno di essi.
Quando la divisione ha ad oggetto soltanto alcuni dei beni facenti parte della comunione, essa si configura, oltre che soggettivamente, anche oggettivamente parziale ed in proposito bisogna distinguere tra divisione oggettivamente parziale in senso stretto (v. Divisione oggettivamente parziale in senso stretto) ed assegno in conto futura divisione (v: Assegno in conto futura divisione).