Riferimenti normativi
Articoli 706, 733 e ss. del Codice Civile
Disciplina
La divisione testamentaria è quella tipologia di divisione ereditaria in cui il testatore, cioè colui che fa testamento, stabilisce direttamente i criteri della divisione dei beni tra i diversi eredi.
In alternativa, il testatore può nominare un soggetto terzo affinché esegua la divisione secondo le quote di spettanza degli eredi della medesima successione.
Nel momento in cui dispone del suo patrimonio il testatore ha una ampia libertà di scelta rispetto ai beni ereditari da assegnare a ciascun erede, fino al punto di effettuare egli stesso la divisione direttamente nel testamento o dettare delle norme per gli eredi da seguire in sede di divisione (v. Norme dettate dal testatore per la divisione testamentaria).
Al fine della validità della divisione testamentaria è fondamentale:
- rispettare tutti i diritti dei legittimari (v. Legittimari);
- rispettare la proporzione tra il valore della quota di ogni erede e il valore dei beni assegnati;
- rispettare la volontà del testatore.
In caso di divisione testamentaria, la legge prevede due forme di partecipazione del testatore alle operazioni divisionali del suo patrimonio, dopo la sua morte.
La prima, c.d. assegno divisionale semplice, ricorre allorquando alla scheda testamentaria siano affidate disposizioni con le quali il testatore intende “orientare” la futura divisione per mano di un erede o di un terzo.
La seconda possibilità, c.d. assegno divisionale qualificato, si ha quando il documento testamentario prevede un regolamento negoziale completo e autosufficiente, che avrà efficacia reale al momento dell’apertura della successione.
Attraverso il riconoscimento al testatore del potere di realizzare un regolamento divisionale completo e organico mediante il testamento, si determina un sensibile ampliamento dei margini operativi riservati all’autonomia del testatore.
In tali casi la volontà testamentaria non si esaurisce nella sola individuazione degli eredi e della quota a loro spettante del patrimonio ereditario, bensì è possibile determinare il contenuto qualitativo della quota stessa, ossia attribuire particolari beni a determinati eredi.
Il testatore può far scegliere i beni da assegnare a un terzo soggetto. Il testatore, in particolare, può, sia rimettere le operazioni divisionali sia a un terzo soggetto, che a uno degli eredi stessi, purché la stima dei beni non venga effettuata da un erede o da un legatario.
Quindi il terzo che predisporrà il progetto divisionale dovrà sentire gli eredi, ai sensi dell’art. 706 c.c., prima di procedere con la redazione del progetto stesso.
Una volta completato il progetto sarà vincolante per gli eredi, eccezion fatta per i casi in cui esso sia contrario alla volontà del testatore espressa in un altro testamento, o si riveli iniquo.
Può accadere che il testatore abbia predisposto un progetto divisionale con cui l’erede non è d’accordo. Quando con la divisione effettuata dal testatore non vi è attribuzione diretta di beni, ma solo efficacia obbligatoria, e, quindi il testatore si è limitato a predisporre un progetto divisionale, l’erede che sia destinatario di un’assegnazione manifestamente iniqua può ricorrere all’autorità giudiziaria al fine di far annullare il progetto divisionale. In tutti gli altri casi il progetto divisionale è vincolante.
La manifesta iniquità non riguarda le porzioni spettanti per Legge a ciascun erede, da intendersi come porzioni riservate dalla Legge ai legittimari sul patrimonio generale, ma riguarda l’iniquità qualitativa delle porzioni, ovvero l’attribuzione di determinati beni da cui le porzioni sono composte.
Il testatore può impedire ai suoi eredi di procedere con la divisione del patrimonio, ma tale divieto ha un’efficacia limitata.
Ai sensi dell’art. 713 c.c. il testatore può impedire che i coeredi procedano alla divisione prima dello scadere del termine di cinque anni dall’apertura della successione, o, in caso di minori chiamati all’eredità, non prima del compimento del diciannovesimo anno di età dell’ultimo nato.
Il testatore può disporre di tutte le proprie sostanze per testamento. Il regolamento divisionale operato dal testatore è in grado di operare con efficacia immediata, quindi sin dall’apertura della successione, e, la divisione testamentaria non può essere limitata alla sola porzione disponibile del patrimonio lasciato dal defunto. Il testatore, nell’ambito del programma divisionale, può comporre come meglio crede la quota riservata ai legittimari.
Il testatore può disporre anche solo di alcuni beni per testamento.
In questo caso ricorre il caso di divisione oggettivamente parziale nel caso in cui, essendo avvenuta una compiuta istituzione di erede l’apporzionamento non abbia coinvolto l’intero asse ereditario. In tal caso, con riguardo ai beni non compresi nel regolamento divisionale di fonte testamentaria, si instaurerà una comunione ereditaria che potrà essere sciolta a seguito di divisione contrattuale.
Laddove il testatore non abbia compreso uno dei legittimari la divisione non è valida in quanto, ai sensi dell’art. 735 c.c., la divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari è nulla. Hanno diritto alla quota di legittima i figli del testatore e il coniuge, e, in mancanza dei figli, anche gli ascendenti. È inoltre nulla la divisione fatta dal testatore dove lo stesso abbia istituito uno degli eredi ma abbia omesso di lasciare all’erede istituito dei beni.
Tuttavia tale preterizione va intesa in senso sostanziale, quindi la divisione è valida quando il testatore divida solo parte dei propri beni tra taluni eredi, lasciando tuttavia beni sufficienti all’apporzionamento dei coeredi non considerati nel programma divisionale. Pertanto, se un erede legittimario non è contemplato nella divisione, ma al momento della morte del testatore vi sono beni sufficienti per coprire anche la sua quota, la divisione conserva la sua validità.
Il testatore può obbligare uno degli eredi a corrispondere a un altro somme in denaro per parificare le quote attribuite.
Nell’ambito del progetto divisionale, quando tra gli eredi non siano ricompresi i legittimari, il testatore ha ampia facoltà di comporre le quote dei coeredi con denaro non ereditario, alla cui corresponsione sia tenuto taluno dei condividenti.
L’utilizzo del conguaglio (e, più in generale, di denaro non compreso nell’asse ereditario) in sede di divisione testamentaria, è di regola funzionale, e, a volte essenziale nel perseguimento del programma divisionale stesso.
Il conguaglio non ha solo funzione attributiva ma anche distributiva, comprendendo essa non solo l’attribuzione di beni del proprio patrimonio ma anche il compimento di operazioni diverse che ottengano comunque il risultato di attribuire concreti valori proporzionali a quello della quota, come appunto la disposizione dei conguagli. Quando invece siano ricompresi tra gli eredi i legittimari, il conguaglio con denaro proprio degli eredi è ammesso solo laddove risponda a obiettive esigenze del regolamento divisionale.
Ove sia stato totalmente pretermesso un erede legittimario o l’erede istituito non sia stato contemplato nella divisione, la stessa è da considerarsi nulla e, pertanto, l’erede quando pretermesso totalmente può agire in giudizio chiedendo la nullità della divisione operata dal testatore per preterizione del legittimario solo agendo pregiudizialmente a mezzo dell’azione di riduzione, e pertanto in questo caso dovrà agire entro 10 anni dall’apertura della successione.
Quanto viceversa l’erede sia stato istituito, ma non gli siano stati assegnati beni, e non vi siano beni sufficienti nel patrimonio del de cuius per coprire la quota lui spettante, potrà direttamente agire a mezzo dell’azione di nullità, come tale imprescrittibile ai sensi dell’art. 1422 c.c.
Avere bene a mente tali limiti ti consentirebbe eventualmente di opporti alla divisione testamentaria in caso di lesione della legittima (cioè nel caso in cui un erede abbia ricevuto meno di quanto effettivamente gli spetta) nell’ipotesi di preterizione (cioè l’esclusione assoluta di taluno degli aventi diritto) e negli altri casi stabiliti dalla Legge.
Devi sapere, inoltre, che per far valere eventuali vizi devi agire entro determinati limiti temporali, decorsi i quali perderai il diritto di opporti alla divisione.
A differenza dell’azione per fare valere la nullità, che sussiste nel caso di vizi particolarmente gravi, che risulta imprescrittibile, l’azione di annullamento e l’azione di rescissione per lesione, presupponendo vizi meno gravi, si prescrivono rispettivamente in:
- 5 anni dalla scoperta del dolo e/o violenza;
- 2 anni dalla divisione sproporzionata.
QUALI SONO LE MODALITÀ PER OPPORSI ALLA DIVISIONE?
Ti ricordo che gli eredi hanno la possibilità, in caso di accordo unanime, di optare per soluzioni differenti da quelle indicate dal testatore; tuttavia in questa sede mi limito a segnalarti i casi in cui è possibile impugnare la divisione testamentaria, chiedendo:
La nullità (ab origine) dell’atto per preterizione. Cioè nel caso in cui il testatore abbia escluso uno degli eredi istituiti o degli eredi legittimari e non vi siano ulteriori beni nel patrimonio del defunto sufficienti a costituire la quota spettante al coerede escluso.
L’annullamento dell’atto di divisione. In tutte le ipotesi in cui le volontà siano state carpite con dolo o violenza.
La riduzione per lesione della quota di riserva. In tutti i casi in cui il coerede legittimario, leso nella quota di riserva, decida di esercitare l’azione di riduzione contro gli altri coeredi per reintegrare la sua quota.
La rescissione per lesione. In caso di lesione colposa o dolosa oltre ¼ della quota spettante; ossia quando il testatore ha assegnato all’erede, volontariamente o involontariamente, una porzione di beni il cui valore risulta essere inferiore oltre ¼ rispetto all’ammontare della quota ad esso spettante. In questa ipotesi l’erede leso può agire chiedendo lo scioglimento del contratto di divisione.
Come puoi ben capire, non sempre è necessario procedere con una nuova divisione in caso di lesione di un diritto. In alcune ipotesi, infatti, la divisione viene riformata soltanto parzialmente, senza inficiare interamente la divisione fatta dal testatore!
Ad ogni modo, esclusi i casi di violenza e dolo, la tutela prevista per l’erede legittimario è duplice: la nullità della divisione in caso di preterizione, cioè nel caso in cui non fosse incluso un chiamato e l’azione di riduzione qualora non sia stata garantita la quota di riserva al legittimario.
CHI FA LA DIVISIONE EREDITARIA TESTAMENTARIA?
Il testatore è colui che compie la divisione testamentaria; il quale con il testamento assegna i propri beni ai suoi eredi.
In alternativa il testatore ha la facoltà di indicare un soggetto detto esecutore testamentario, che avrà dapprima il compito di stimare il valore dei beni e poi quello di assegnarli agli eredi rispettando il valore di tutte le quote.
Ad ogni modo la divisione effettuata dall’esecutore testamentario non vincola gli eredi, se l’autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o particolarmente sfavorevole.
Si precisa inoltre che, per i compiti divisionali, il ruolo di esecutore testamentario non può essere assunto da una persona che faccia parte dell’asse ereditario ma, in ogni caso, Anche se di fatto l’erede o il legatario può essere nominato tale anche l’erede o il legatario ma limitatamente all’amministrazione del patrimonio ereditario.
Come puoi notare anche in questo caso la Legge pone limiti piuttosto stringenti in capo al testatore, nel dare esecuzione alle sue volontà dopo la sua morte.
I motivi che possono indurre il testatore alla nomina di un esecutore sono svariati. Pensiamo per esempio all’ipotesi in cui il testatore abbia nominato erede una una società o, in generale, in tutti quei casi in cui le disposizioni testamentarie da eseguire siano numerose e complesse.
In queste ipotesi potrebbe risultare opportuno prendere le opportune precauzioni, richiedendo il supporto di una o più figure professionali qualificate.
COME SI EFFETTUA LA DIVISIONE?
Nella divisione ereditaria testamentaria esistono diverse tipologie di assegnazione dei beni ereditari.
Nel momento in cui redige il proprio testamento il testatore può procedere con due strumenti, ognuno con le proprie peculiarità:
- Assegni divisionali semplici.
- Assegni divisionali qualificati.
COSA SONO GLI ASSEGNI DIVISIONALI SEMPLICI NELLA DIVISIONE TESTAMENTARIA?
Con gli assegni divisionali “semplici” colui che fa testamento si limita a indicare le regole per suddividere i beni tra i diversi eredi. Trattandosi di semplici indicazioni per l’assegnazione dei beni individuati nel testamento non impediscono il sorgere della comunione ereditaria.
COSA SONO GLI ASSEGNI DIVISIONALI QUALIFICATI?
Con gli assegni divisionali qualificati chi fa testamento impedisce il sorgere di una comunione ereditaria predisponendo una concreta divisione dei beni; i quali al momento della morte del testatore, verranno direttamente attribuiti agli eredi.
A COSA SERVONO I CONGUAGLI NELLA DIVISIONE TESTAMENTARIA?
Nella divisione testamentaria può accadere che del disporre dei beni ereditari, il testatore crei delle diseguaglianze tra il valore delle quote di spettanza e l’effettivo valore dei beni che vengono assegnati all’erede.
In questo caso per non ledere i diritti degli eredi, se è stata fatta una divisione testamentaria con predeterminazione di quote, esiste la possibilità del conguaglio in denaro al fine di compensare le disuguaglianze.
PERCHÉ SI FA LA DIVISIONE TESTAMENTARIA?
Descritte le caratteristiche, i vantaggi e i limiti della divisione testamentaria ci poniamo l’interrogativo circa le ragioni per cui chi fa testamento possa preferire questa particolare tipologia di divisione ereditaria rispetto alle altre.
- La divisione ereditaria giudiziale.
- La divisione ereditaria amichevole.
Un primo aspetto è proprio la possibilità di evitare l’insorgere della comunione ereditaria semplificando l’assegnazione dei beni agli eredi.
Un altro aspetto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto e l’importanza delle volontà del testatore, è che quest’ultimo ha la possibilità di disporre in prima persona e curare nei dettagli l’assegnazione dei beni ai diversi eredi.
Inoltre l’esecutore testamentario può garantire la massima correttezza nell’assegnazione dei beni agli eredi qualora il testatore decidesse di affidarsi ad una figura professionale e qualificata.
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RICAPITOLANDO
La divisione testamentaria è un particolare negozio giuridico che l’ordinamento mette a disposizione del testatore per consentirgli di effettuare la divisione della massa ereditaria per il tempo avrà cessato di vivere.
Nel fare ciò il testatore deve rispettare i limiti imposti dall’Ordinamento in riferimento alle quote riservate agli eredi legittimari.
La divisione testamentaria può essere predisposta esclusivamente dal testatore e vi può essere data esecuzione da un esecutore testamentario appositamente nominato dal testatore stesso.
Esistono 2 diverse tipologie di assegnazione dei beni ereditari: gli assegni divisionali semplici o qualificati.
In caso di diseguaglianze tra il valore delle quote è prevista la possibilità di procedere con conguagli per riequilibrare la divisione disposta dal testatore.