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Divisione

Riferimenti normativi

Articoli 784 e ss. del Codice di Procedura Civile

 

Disciplina

Con il termine divisione si fa riferimento ad un particolare istituto grazie al quale è possibile estinguere il regime della comunione (v. Comunione ordinaria e Comunione ereditaria).

Con la procedura di divisione si realizza una singolare vicenda in funzione della quale la titolarità di più soggetti in relazione ad un determinato bene lascia il posto alla nascita di distinti diritti soggettivi individuali.

 

La divisione è, pertanto, l’atto con cui la cosa comune è divisa tra i compartecipi, convertendo le quote di diritto in porzioni materiali in proprietà esclusiva.

La divisione comporta lo scioglimento della comunione.

 

 

Presupposto indefettibile del procedimento divisorio è che sussista una comunione tra più soggetti.

L’istituto della comunione (v. Comunione ordinaria e Comunione ereditaria) prevede che si instauri un particolare regime giuridico in forza del quale la titolarità del diritto reale in ordine a uno o più beni spetti a più soggetti in funzione di quote ideali di appartenenza (comunione di tipo romano) o in maniera indistinta sull’interezza del bene (comunione di tipo germanico). 

 

Si distingue tra comunione ordinaria e forme speciali, ovvero comunione ereditaria (v. Comunione ereditaria) e legale tra i coniugi (v. Comunione legale).

 

La specialità della comunione tra coniugi e di quella ereditaria si traduce in un regime giuridico in parte differenziato rispetto a quello della comunione ordinaria; tale differenziazione ha delle importanti ricadute pratico applicative e si riflette anche sul relativo regime divisorio.

La divisione, a seconda della causa in cui trovi fondamento (eredità, comunione legale, o altro) si atteggerà come comunione ereditaria o ordinaria.

 

 

La comunione legale si scioglie per le cause specificamente previste dalla legge (v. Comunione legale – Scioglimento).

La legge disciplina, da un lato, la divisione ereditaria e, dall’altro, la divisione ordinaria.

 

In tema di divisione ordinaria, si prevede un espresso rinvio alle norme sulla divisione ereditaria, che costituisce paradigma normativo in materia divisoria (v. Divisione ereditaria).

In ragione del rinvio espresso dal legislatore alla divisione ordinaria saranno dunque applicabili tutte le norme della divisione ereditaria non permeate da quelle esigenze di tutela e attuazione delle volontà del de cuius.

 

Pertanto tutte le norme della divisione in generale si applicano alla divisione ereditaria ma alla divisione ordinaria si applicano quelle della ereditaria solo se non hanno carattere speciale.

La particolarità della divisione ereditaria richiede il ricorso a istituti specifici funzionali alla divisione ereditaria quale quello della collazione (v. Collazione ereditaria), ovvero, l’atto con il quale determinati soggetti che hanno accettato l’eredità conferiscono alla massa ereditaria le liberalità ricevute in vita dal defunto.

 

Tale istituto non opera in relazione alla divisione ordinaria.  La ratio di tale strumento è infatti quella di assicurare ai coeredi la medesima concreta disponibilità dei beni dell’asse ereditario, obbligando i soggetti onerati a conferire tali beni in natura o per equivalente.

 

Tratto differenziale in relazione alle due tipologie di divisione è costituito, poi, dal retratto successorio (v. Prelazione ereditaria).

Il retratto successorio è un diritto di prelazione che opera solo nell’ambito della comunione (e divisione) ereditaria. La funzione di tale figura è quella di concentrare il patrimonio ereditario nelle mani di pochi soggetti al fine di agevolare le operazioni divisorie ed evitare, di conseguenza, l’insorgenza di liti tra i coeredi. 

 

Quanto alle modalità attraverso le quali la divisione può essere effettuata, essa può avvenire in via giudiziale o negoziale.

Nell’ipotesi della divisione giudiziale, lo scioglimento della comunione si realizza attraverso il giudizio divisorio, che si instaura a seguito di apposita domanda proposta da una compartecipe nei confronti di tutti gli altri compartecipi e dei creditori opponenti; le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore, il quale redige e deposita in cancelleria un progetto di divisione, ordinando la comparizione degli interessati in un’apposita udienza di discussione, al termine della quale, se non vi sono contestazioni, dichiara esecutivo il progetto.

Il giudice istruttore può delegare ad un notaio la direzione delle operazioni di divisione e in particolare la formazione del progetto di divisione.

 

La divisione negoziale, invece, è il contratto con cui i compartecipi si dividono la cosa comune.

Se tutti i comunisti sono d’accordo, si procede alla divisione contrattuale, che si perfeziona una volta raggiunta l’unanimità dei consensi sull’insieme delle varie operazioni necessarie.

La divisione contrattuale o divisione volontaria o divisione amichevole si attua mediante un contratto a prestazioni corrispettive, per il quale è necessaria la partecipazione di tutti i contitolari del diritto; solitamente è a titolo oneroso e ad effetti immediati.

 

 

La divisione attribuisce a ciascun compartecipe una porzione materiale del bene in proprietà esclusiva con efficacia retroattiva assoluta al momento di costituzione della comunione.

Nel caso in cui non vi sia una perfetta coincidenza tra la quota di diritto spettante in astratto a ciascun condividente e la quota di fatto concretamente attribuitagli in serie divisionale, È possibile prevedere dei conguagli in denaro (v. Conguaglio).

La divisione di caratterizza per l’efficacia retroattiva, per cui il condividente si considera esclusivo proprietario sin dal momento costitutivo della comunione, espressamente prevista dalle norme in tema di comunione ereditaria applicabili anche alla comunione ordinaria, stante il rinvio operato dalla legge.

 

 

Intervento nella divisione e opposizione dei creditori

La legge disciplina l’intervento nella divisione e le opposizioni che i creditori e gli aventi causa di un comunista hanno diritto di esperire se uno di essi abbia agito per lo scioglimento della comunione medesima.

Se estranei alla divisione, oppure non opponendosi alla stessa, i creditori e i terzi aventi causa di un solo comunista, potrebbero ricevere un danno laddove venisse attribuita allo stesso una quota minore di quella in concreto di sua competenza.

Sia i creditori che gli aventi causa da un compartecipe potrebbero avere interesse ad intervenire nella divisione in quanto, restandone estranei, potrebbero subire un danno nel caso in cui al compartecipe fosse assegnato un bene di valore inferiore a quello corrispondente alla sua quota di diritto.

 

I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un’opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l’esperimento dell’azione revocatoria o dell’azione surrogatoria.

Qualsiasi creditore è legittimato ad intervenire nella divisione, a prescindere dal fatto che sia privilegiato, anche quando il suo credito non sia ancora scaduto o sia sottoposto a condizione.

Non è avente causa colui al quale sia stata alienata l’intero diritto del compartecipe: questi infatti diventa partecipe della comunione e ha un diritto proprio a chiederne la divisione.

 

Quanto al cessionario di una quota ereditaria, è dubbio se sia da considerare un avente causa: chi dà soluzione positiva sostiene che il coerede deve comunque sempre partecipare alla divisione; chi propende per la soluzione negativa, ritiene che il cessionario diventi parte necessaria nella divisione anche se non acquista la qualifica di coerede.

 

Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l’opposizione deve essere trascritta prima della trascrizione dell’atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.

Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.

 

Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dalla legge, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione.

 

Giurisprudenza

In tema di scioglimento della comunione, i creditori iscritti e gli aventi causa da un partecipante, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell’art. 1113, primo comma, c.c., non sono parti in tale giudizio, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale, ovvero proporre opposizione alla divisione non ancora eseguita a seguito di giudizio cui non abbiano partecipato, senza avere alcun potere dispositivo, in quanto non condividenti; ne consegue che la mancata evocazione dei creditori iscritti e degli aventi causa nel giudizio di scioglimento comporta che la divisione non abbia effetto nei loro confronti.

 

Secondo la Cassazione, riguardo all’oggetto, la divisione può avere soltanto il diritto di proprietà o altri diritti reali, i soli suscettibili di comunione indivisa e non anche i diritti personali di godimento.

E’ possibile che i comunisti siano tutti d’accordo sullo scioglimento della comunione, ma sussistano contrasti sull’assegnazione e ripartizione dei beni che ne fanno parte, oppure non tutti i comunisti sono d’accordo sullo scioglimento della comunione.

 

Impugnazione della divisione

La divisione negoziale può essere impugnata, oltre che per le ragioni comuni ad ogni negozio giuridico, con un’azione specifica: la rescissione per lesione.

Articolo 763

Articolo 767

Articolo 761

Articolo 762

Articolo 763

 

La divisione è nulla in tutti i casi in cui non vi partecipino tutti i condividenti titolari pro quota della cosa comune.

È discusso quale sia la sorte della divisione stipulata da una condividente coniugato in regime di comunione legale senza il necessario intervento del coniuge.

 

È preferibile la tesi per cui anche nel caso di divisione compiuta dal coniuge in comunione legale senza il consenso dell’altro coniuge, il negozio è annullabile ai sensi dell’articolo 184 c.c., essendo la divisione è un atto di straordinaria amministrazione.

 

Si deve dare prevalenza alla disciplina specifica della comunione legale dei beni, rispetto alla disciplina generale della divisione.

La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in quote corrispondenti alle quote dei partecipanti.

 

Lo scopo della divisione è la conversione del diritto di ciascun condividente alla quota ideale, in diritto di proprietà esclusiva di beni individuali.

Sicché quando in presenza di un immobile indivisibile, o non comodamente divisibile, vi è una pluralità di richieste di assegnazione, è possibile l’assegnazione anche ai titolari di quota minore, laddove ciò corrisponda all’interesse comune delle parti.

 

Giurisprudenza

Il requisito della comoda divisibilità di un bene deve essere rilevato tenendo conto della possibilità di procedere alla divisione senza spese rilevanti o imposizioni o limitazioni, pesi o vincoli a carico delle singole quote e in maniera che il frazionamento dell’immobile, considerato sotto l’aspetto economico e funzionale, non produca un notevole deprezzamento dello stesso, in relazione alla normale utilizzazione del bene indiviso.

 

Il concetto di comoda divisibilità è stato oggetto di un’estesa elaborazione giurisprudenziale; esso postula non solo che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete, suscettibili di autonomo e libero godimento, ma che lo stesso sia attuabile senza dover affrontare problemi tecnici eccessivamente gravosi.

 

La domanda di scioglimento della comunione presuppone, la richiesta di accertamento, in caso di contestazione, della comunione stessa.

1111,2 CC(Patto di in divisione)

Tale patto è valido ed ha effetto anche nei confronti degli aventi causa dei compartecipi: da esso, pertanto, sorge un’obbligazione propter rem.

 

Quando la comunione ha per oggetto beni immobili il patto deve essere redatto per iscritto e deve essere trascritto al fine di essere reso opponibile ai terzi.

Nel caso di comunione ereditaria, il divieto di dividere la cosa comune prima di una determinato periodo di tempo può essere previsto anche dal testatore, ma in questo caso il limite massimo di durata è di cinque anni(713,3 c.c.)

Il limite massimo temporale risponde all’esigenza di favorire la libera disponibilità e quindi la libera circolazione dei beni(come il 1379 c.c.)

1111, Ultimo comma c.c.

1112 c.c.

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