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Divorzio (TFR)

Il TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) è un importo spettante al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
Se il lavoratore è un divorziato che versa già all’ex coniuge un assegno divorzile con cadenze prestabilite e quest’ultimo coniuge non si è risposato, il lavoratore a cui spetta il TFR è tenuto a versare all’altro coniuge anche una quota di detto TFR.

I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO ALLA QUOTA DI TFR

La Legge riconosce al coniuge divorziato il diritto a percepire una quota del TFR dell’altro coniuge in presenza di due PRESUPPOSTI:

  • il coniuge divorziato deve già percepire dall’ex lavoratore un assegno divorzile versato con cadenza periodica.

Se il coniuge non ha diritto all’assegno o lo ha ricevuto in un’unica soluzione, non avrà diritto alla quota del TFR dell’ex marito o dell’ex moglie.

  • il coniuge interessato alla quota del TFR dell’ex lavoratore non deve essere convolato a nuove nozze. Se il coniuge divorziato ha intrapreso una convivenza con un soggetto terzo può chiedere la quota del TFR dell’ex coniuge.

Dal punto di vista temporale, il TFR può ovviamente maturare prima o dopo la pronuncia della sentenza di divorzio che regola i reciproci rapporti di dare e avere fra gli ex coniugi.

  • Se il TFR è maturato prima, il diritto alla quota viene dichiarato dalla sentenza stessa: il Tribunale ha infatti tutti gli elementi per valutare le sostanze dell’uno e dell’altro coniuge.

  • Se il TFR viene a maturazione dopo la sentenza di divorzio, il coniuge interessato alla quota dovrà avanzare un’apposita istanza al Tribunale affinché il suo diritto sia accertato e riconosciuto.

 

In tal caso il Tribunale valuterà se, al momento della richiesta, il divorziato richiedente rispetta i due presupposti richiesti dalla Legge, ossia se già percepisce un assegno divorzile periodico dall’ex coniuge e se il suo stato civile è rimasto libero.

La percentuale della quota di TFR dovuta all’ex coniuge divorziato corrisponde al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.


Il divorziato non ha, dunque, diritto al 40% del TFR dell’ex marito o dell’ex moglie: tale 40% va rapportato all’arco di durata del matrimonio coincidente con il periodo di lavoro.


L’arco di durata del matrimonio comprende anche l’eventuale periodo di separazione legale, fino alla data della sentenza di divorzio: è solo in questo momento che si scioglie il vincolo matrimoniale o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

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